Accolto il ricorso di B&B Italia S.p.A. per l'esercizio della facoltà di riacquisto di terreni e immobili industriali
Pubblicato il: 9/9/2024
Nella vertenza, B&B Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Francesco Follieri mentre il Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell'Aslo e del Tesino - Piceno è difesa dagli avvocati Giovanni Maria Lauro e Cristina Mattiacci.
La questione controversa riguarda la deliberazione del Comitato direttivo del Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino in data 4 ottobre 2022 n. 268, avente ad oggetto l’esercizio della facoltà di riacquisto di terreni e immobili industriali della ditta ‘B&B Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 63 della legge 23/12/1998 n. 448.
La società appellante è proprietaria di un’area con annesso stabilimento, nella zona industriale di Ascoli Piceno - Maltignano. Il Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino (Consind), con nota del 25 febbraio 2021, n. 13178, ha comunicato l’avvio del procedimento di riacquisto dell’area e del connesso stabilimento ai sensi dell’art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in considerazione dell’intervenuta cessazione dell’attività industriale.
Il Consorzio ha, in particolare, comunicato che - sotto il profilo procedimentale avrebbe richiesto al Tribunale competente per territorio di “nominare un perito per la determinazione dei valori” da corrispondere alla società in esito al procedimento di riacquisto. In riscontro a detta comunicazione, l’appellante società, in data 9 marzo 2021, ha trasmesso memoria all’ente resistente, unitamente ad una perizia di stima relativa allo stabilimento, da cui risultava un valore complessivo dello stesso pari a Euro 5.561.000,00, di cui Euro 2.963.240,00 quale valore stimato per le aree ed Euro 2.597.996,68 quale valore stimato per i soli fabbricati; nella richiamata nota l’appellante società ha rappresentato, tra l’altro, al Consorzio una carenza istruttoria circa la verifica dei presupposti per il riacquisto disciplinato dall’art. 63 della legge n. 448/1998.
In data 15 novembre 2021, il CTU ha depositato la relazione in cui ha operato una stima del valore dell’intero immobile in questione pari a Euro 2.998.964,00.
Avverso la citata delibera 268/2022 l’odierno appellante ha proposto ricorso al Tar per le Marche che lo ha in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte respinto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato. Spese compensate.