Respinto il ricorso della Regione Basilicata avverso la realizzazione del progetto eolico "Serra Giannina"
Pubblicato il: 9/10/2024
Nella vertenza, RWE Renewables Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani e Simone Abellonio; la Regione Basilicata è assistita dall'avvocato Nicoletta Pisani.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento della nota dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata, datata 8 settembre 2022, prot. n. 27145, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 e successivi della legge n. 241/1990, relativamente all’istanza di autorizzazione unica, presentata dalla società RWE Renewables Italia s.r.l., del progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Serra Giannina”, e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, per una potenza complessiva di 31,5 MW, da ubicare nei comuni di Genzano di Lucania e Banzi ( entrambi in provincia di Potenza).
In data 8 settembre 2022, la Regione Basilicata notificava alla società la nota prot. n. 27145/2022 con la quale le comunicava l’indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 e ss. della legge 241/1990, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica.
Avverso la suddetta nota (prot. 27145/2022), la società proponeva ricorso innanzi al T.a.r. per la Basilicata (nrg 581/2022) deducendo quattro motivi. La società concludeva rivendicando la formazione del silenzio assenso sulla istanza di rilascio dell’A.U. essendo ampiamente decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa.
Il ricorso n. 581/2022 veniva deciso dal T.a.r. per la Basilicata con sentenza n. 426 del 28 giugno 2023.
Ha appellato la Regione Basilicata, che censura la sentenza n. 426/2023 nella sola parte in cui, accogliendo il ricorso proposto dalla società RWE Renewables Italia s.r.l., ha affermato che: “deve ritenersi che anche la VIA sostitutiva ex art. 7, comma 1, DE.L. n. 50/2022 conv. nella L. n. 91/2022, approvata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri ex art. 5, comma 2, lett. c. bis), L. n. 400/1988, comprende l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs.vo n. 42/2004, se, come nella specie, la relativa istanza è stata corredata da un’esaustiva relazione paesaggistica”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore della società RWE RENEWABLES ITALIA s.r.l., in euro 6.00000 (seimila/00) oltre accessori di legge e spese generali.