Accolto il ricorso di E-Distribuzione S.p.A. relativo al pagamento dei canoni per l'esercizio delle cabine primarie
Pubblicato il: 9/10/2024
Nella vertenza, E-Distribuzione S.p.A. è affiancata dall'avvocato Marcello Clarich; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è assistita dall'avvocato Michele Roma.
Con ricorso n. 2322 del 2015, proposto innanzi al T.a.r. Lombardia, dopo che RFI– Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. faceva opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. n. 1199/1971 affinché fosse deciso in sede giurisdizionale, la Società Enel Distribuzione S.p.a. (ora e distribuzione S.p.a.) aveva chiesto l’annullamento della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (A.E.E.G.S.I. ora Arera - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) n. 165/2015/e/eel del 16 aprile 2015, con cui veniva accolto il reclamo presentato da RFI nei confronti della stessa Enel Distribuzione prescrivendole “il pagamento, a favore di RFI, dei canoni pattuiti nelle convenzioni per l’esercizio delle cabine primarie di Calderara, Cisterna, Donoratico, Menga, Pietrasanta e Schiappa, fino all’eventuale disdetta delle convenzioni medesime”.
A sostegno del ricorso Enel Distribuzione aveva dedotto, nel quadro di sei distinti motivi di gravame, quanto segue: l’incompetenza dell’Autorità a pronunciarsi su una controversia contrattuale insorta in ordine al corrispettivo dovuto a RFI per l’uso delle proprie reti elettriche che non riguarda profili oggetto di specifica disciplina regolatoria di competenza dell’Autorità; l’estraneità della controversia all’ambito di applicazione della disciplina sui reclami la l’indebita posteriorità della disciplina per tal via introdotta rispetto ad una fattispecie non oggetto di precedente regolazione e comunque senza consentire alcuna interlocuzione procedimentale;- il difetto di legittimazione passiva di Enel Distribuzione S.p.a.; la ricomprensione nel contratto di trasferimento delle quote di ELAT da Enel Distribuzione a Terna anche delle convenzioni di allacciamento; mancata considerazione dell’intervenuta scadenza delle convenzioni di allacciamento ai fini della quantificazione dell’importo dovuto.
Nella resistenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e di Terna S.p.a., il Tribunale adìto (Sezione I) ha respinto il ricorso al suo esame ed ha compensato le spese di lite.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2958/2024), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla la delibera ivi impugnata. Spese del doppio grado di giudizio compensate.