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Il CdS si pronuncia in materia di limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l’Aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci”


Pubblicato il: 9/11/2024

Nella vertenza, American Airlines, Easyjet Airline Company, Etihad Airways, Kuwait Airways, Saudi Arabian Airlines, Aerolineas Argentinas S.A., Delta sono affiancate dall'avvocato Massimo Giordano; Swissport Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Laura Pierallini, Aristide Police, Lorenzo Sperati e Raimondo D'Aquino Di Caramanico; Aeroporti di Roma S.p.A. è difesa dagli avvocati Marco Annoni, Andrea Zoppini, Leonardo Frattesi e Giorgio Vercillo.

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato in data 13 gennaio 2023, e poi trasposto in sede giurisdizionale, le ricorrenti, tutte vettori aerei operanti sullo scalo internazionale di Fiumicino, hanno impugnato: a) il provvedimento del Direttore Generale di ENAC, avente ad oggetto “Conferma del provvedimento del Direttore Generale dell’ENAC n. 27 del 13 ottobre 2014, con il quale è stata disposta la limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l’Aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci”; b) la nota n. 11437 del 1° aprile 2022, con la quale la società Aeroporti di Roma s.p.a. ha chiesto la conferma della limitazione sullo scalo di Fiumicino; c) il documento recante l’Analisi funzionale operativa (AFO), redatto dalla società One Works s.p.a., prodotto dalla società Aeroporti di Roma; d) le note n. 67100 del 1° giugno 2022, n. 80529 del 1° luglio 2022, n. 82377 del 5 luglio 2022 e n. 83389 del 7 luglio 2022 con le quali le competenti Direzioni tecniche di ENAC hanno espresso le proprie valutazioni circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione del richiesto provvedimento di conferma della limitazione.

 Con il provvedimento di limitazione impugnato, ENAC ha disposto quanto segue: “in accoglimento di quanto richiesto dalla società ADR, è confermata, a decorrere dal 19 maggio 2023, la limitazione del numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra sull’Aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci” disposta con il provvedimento del Direttore Generale dell’ENAC n. 27 del 13 ottobre 2014 di cui in premessa. Conseguentemente, a decorrere dalla citata data, l’accesso all’Aeroporto di Fiumicino è limitato a tre prestatori di servizi di assistenza a terra e a due operatori in autoproduzione, in possesso della certificazione di classe 1, per le seguenti categorie di servizi di cui all’allegato A al decreto legislativo n. 18 del 1999; a) categoria 3 (assistenza bagagli); b) categoria 5 (assistenza operazioni in pista), inclusa l’assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci della posta in arrivo, partenza e transito tra l’aerostazione e l’aeromobile (sottocategoria 5.4) ed escluso il trasporto, caricamento e scaricamento di cibi e bevande (sottocategoria 5.7)”.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della nota n. 11437 del 1° aprile 2022, con la quale la società Aeroporti di Roma s.p.a. (di seguito ADR), nel ripercorrere i motivi che avevano determinato l’esigenza di adottarlo ha chiesto all’ENAC di confermare la vigenza delle limitazioni anche dopo la scadenza del 18 maggio 2023.

 Con sentenza n. 13566/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da American Airlines, Easyjet Airline Company, Etihad Airways, Kuwait Airways, Saudi Arabian Airlines, Aerolineas Argentinas S.A., Delta, Austrian Airlines A.G., Lufthansa Linee Aeree Germaniche e Swiss International Air Lines avverso il provvedimento di limitazione sopra citato

Di tale sentenza è stata chiesta la riforma con rituale e tempestivo atto di appello. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, Aeroporti di Roma s.p.a. e ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile. Swissport Italia s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo invece l’accoglimento del ricorso.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 13566/2023. Condanna le appellanti al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.000/00 (settemila) oltre accessori e spese di legge in favore di ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile e € 7.000/00 (settemila) oltre accessori e spese di legge in favore di Aeroporti di Roma s.p.a.