Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Cassazione accoglie il ricorso di Nuova CoGeA S.r.l. relativo all'imposizione fiscale in materia di cessione di azienda e di partecipazioni


Pubblicato il: 9/3/2024

Nella vertenza, Nuova CoGeA S.r.l. è affiancata dall'avvocato Stefania Contaldi; Unione Fiduciaria Italiana è assistita dagli avvocati Luca Dezzani, Davide Giorgio Contini e Barbara Amadeo.

Con sentenza n. 1160/2019, depositata il 30 ottobre 2019, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello proposto dalle parti, odierne ricorrenti, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione ad un atto che – recando la cessione (totalitaria) a NUOVA CO.GE.A. S.r.l. delle partecipazioni, nella società ITALIAN FOOD SERVICE S.r.l., detenute da Unione Fiduciaria Italiana S.p.a. (per il 5%), e da S.I.RE.F. S.p.a. (per il 95%), - era stato riqualificato in termini di cessione di azienda e – a fronte del versamento dell’imposta in misura fissa – sottoposto a tassazione proporzionale di registro (secondo l’aliquota del 3%).

A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che, nella fattispecie, rimanevano irrilevanti le disposizioni di cui alla l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), ed alla l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084 (di interpretazione autentica della prima disposizione), in quanto l'atto impositivo era stato emesso il 10 luglio 2017 – nel vigore, pertanto, della previgente formulazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 – e «la diversa, e più restrittiva formulazione dell'art. 20», cit., non incideva «in ogni caso sulla rettifica operata dall'Ufficio» perché la riqualificazione era stata operata in relazione agli «effetti giuridici prodotti dall'atto sottoposto a registrazione e non vi è stato ricorso ad elementi esterni e/o extratestuali.».

Si era svolto, tra le parti, un contraddittorio preventivo perchè, come rilevato nella sentenza impugnata, nell'avviso di liquidazione si era dato «atto delle osservazioni e produzioni delle società» e l’Ufficio aveva «esaminato la documentazione di parte, ne è esempio la citazione e il commento sulla perizia estimativa prodotta, in diritto poi la questione è prettamente giuridica e si è dato conto dei diversi orientamenti.»; sussisteva la legittimazione passiva delle società fiduciarie che erano intervenute nell'atto di cessione quali parti contraenti, cui, pertanto, si applicavano le disposizioni di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 10 e 57, non anche quelle di cui alla l. n. 1966 del 1939; in particolare, la posizione della società fiduciaria – che il giudice del primo grado aveva correttamente ricondotto a quella del mandato senza rappresentanza – si identificava con quella di «sostituto di imposta» che era tenuto «al pagamento della maggiore imposta di registro accertata salvo, poi, agire in rivalsa nei confronti del fiduciante, soggetto concretamente inciso dall'imposta de qua.»; «secondo la consolidata, giurisprudenza di legittimità il contratto di cessione totalitaria delle quote è assimilabile ai fini dell'imposta di registro al contratto di cessione dell'azienda senza che sia necessario fornire prova di un intento elusivo, ciò che rileva sono gli effetti giuridici concretamente perseguiti, individuati nel potere di godimento, e di disposizione dell'azienda. A nulla rileva il contesto economico in cui tale cessione di quote interviene, nel caso di specie poi a breve è seguita la incorporazione dell'azienda.».

 Nuova Cogea S.r.l., e S.I.RE.F. S.p.a., ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed hanno depositato memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Unione Fiduciaria Italiana S.p.a. ha, a sua volta, proposto, in via incidentale, ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositato memoria.

La Corte, accoglie il ricorso principale nonché il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario delle contribuenti; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.