Rigettato il ricorso di Unione Sanitaria Internazionale S.p.A. in materia di imposizione IRES, IVA e IRAP
Pubblicato il: 9/4/2024
Nella vertenza, Unione Sanitaria Internazionale S.p.A. è affiancata dagli avvocati Vittorio Giordano e Alessandro De Stefano,
Dalla sentenza si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alla società RM 81 spa l’avviso d’accertamento con cui intese recuperare ad imponibile ricavi non contabilizzati, per l’importo di € 1.497.359,00, rideterminando l’IRES, l’IVA e l’IRAP, relative all’anno 2010. Ai maggiori tributi si aggiunsero sanzioni e interessi.
La società, contestando la prospettazione dell’ufficio, adì la Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza 22434/47/2015, rilevando un vizio radicale dell’atto impositivo, per essere sottoscritto da funzionario privo di delega di firma, lo annullò. L’Amministrazione finanziaria propose appello, accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 1765/12/2017.
Il giudice regionale ha rilevato che l’avviso d’accertamento era stato sottoscritto da funzionario provvisto di rituale delega ed ha rigettato le altre ragioni di impugnazione della società. In particolare, ha ritenuto che il mancato contraddittorio endoprocedimentale non fosse obbligatorio quanto alle imposte dirette, non ponendosi neppure questioni implicanti addebiti collegabili a condotte elusive, ex art. 37 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e, quanto all’Iva, mancassero i presupposti perché assumesse rilievo. Esaminando poi le specifiche contestazioni rivolte alla società con l’atto impositivo, ha ritenuto che la rideterminazione del reddito 2010 aveva trovato fondamento nell’individuazione di ricavi non contabilizzati “facendo applicazione del principio di correlazione tra costi e ricavi e del cd. valore normale”, e riconducendo la fattispecie nell’art. 85 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e non alle regole sul transfert princing, richiamato dalla difesa della società. Ha evidenziato che l’esistenza di società operanti in regime di consolidato nazionale di gruppo non doveva escludere la valutazione della economicità dei comportamenti di ciascuna società, secondo i principi del mercato e della libera concorrenza. Quindi, evidenziando che le società consolidate operavano in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così da subire limitazioni di detrazione, quanto al contestato mancato ribaltamento dei costi, ha affermato che in riferimento alle imposte dirette l’Amministrazione finanziaria ha il potere di vagliare la congruità dei costi e dei ricavi, con conseguente recupero di costi ritenuti insussistenti o sproporzionati; ai fini iva ha invece richiamato l’art. 13, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, e la regola del valore normale dei beni e servizi ai fini della determinazione della base imponibile. Ha quindi rilevato come, a fronte dell’antieconomicità delle operazioni contestate dall’ufficio, sarebbe stato onere della contribuente dare prova della logica economica che sottendeva tali operazioni. Infine ha respinto le doglianze della società sulla mancata allegazione degli indici OMI, utilizzati come parametro di calcolo del valore degli immobili locati, perché la pubblicità e diffusione di tali indici non richiedeva l’allegazione della documentazione.
La società, nelle more del giudizio d’appello incorporata nella Unione Sanitaria Internazionale s.p.a., ha chiesto la cassazione della sentenza sulla base di quattordici motivi, ulteriormente illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. L’Agenzia delle entrate, che non ha depositato controricorso, si è limitata alla discussione in sede di pubblica udienza. Anche il Procuratore Generale ha depositato memoria.
La Cassazione rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore dell’Agenzia delle entrate nella misura di € 3.500,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.