La Cassazione accoglie il ricorso di Metro Italia S.p.A. relativo alle maggiorazioni TARI
Pubblicato il: 9/5/2024
Nel contenzioso, Metro Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Livia Salvini e Alfredo Sardella.
La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza n. 8000/10/17, depositata il 22/12/2017 e non notificata, in accoglimento dell’appello di Ama S.p.A. ed in riforma della sentenza della C.T.P. di Roma n. 3990/47/16 - che, tenendo ferma l’incontroversa tassazione sugli uffici di mq. 3.845 e sui reparti ortofrutta di mq. 1.058, aveva annullato la pretesa pari € 781.011,95 per Tari 2014 sulle ulteriori superfici di tre punti vendita all’ingrosso in Roma adibite per mq. 36.669 a ricevimento, lavorazione ed esposizione della merce - rigettava il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente Metro Italia S.p.A., già Metro Italia Cash and Carry S.p.A.
I giudici di appello, nel premettere che la C.T.P. aveva fondato la sua decisione sul fatto che nessun servizio veniva svolto da Ama S.p.A. per lo smaltimento degli imballaggi, cui provvedeva direttamente la ricorrente a proprie spese, evidenziavano che, nella fattispecie in esame, risultava decisivo che la società contribuente, contravvenendo all'obbligo di denuncia ex art. 70 d.lgs. n. 507/1993, non aveva comunicato all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrevano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, elemento decisivo per ottenere l'esclusione di aree dalla superficie tassabile.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la Metro Italia S.p.A. chiedendo la riunione del presente procedimento con quelli pendenti in Cassazione portanti R.G. nn. 11526/2016 e 7558/2017, per connessione soggettiva e soggettiva, riguardanti TIA 2011 e 2012.
Ama S.p.A. resiste con controricorso eccependo, in via preliminare, la nullità della notifica del ricorso in quanto effettuata nei confronti della società presso la sede e l’ufficio legale e non presso il procuratore costituito nei precedenti gradi di giudizio, Avv. Fabio Litta.
La Procura Generale ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto; rigetta il primo, il quinto ed il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia la causa alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.