Irricevibilità del ricorso di Pentax Industries S.p.A. relativo al pagamento del contributo provinciale
Pubblicato il: 9/12/2024
Nel contenzioso, Pentax Industries S.p.A. e Finpeg Partecipazioni S.p.A. sono assistite dagli avvocati Giorgio Bariani e Andrea Manzi; la Provincia di Verona è affiancata dall'avvocato Isabella Sorio.
Con l’appello in trattazione, le società Pentax Industries s.p.a. e Finpeg Partecipazioni s.p.a., chiedono la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, 1 aprile 2021, n. 426, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto (in riassunzione) dalle due società per l’accertamento del diritto al pagamento del residuo contributo di € 35.070,96, dovuto dalla Provincia di Verona nell’ambito del Patto Territoriale del Basso Veronese e Colognese sottoscritto il 12 dicembre 1999, in base al quale la società appellante figura quale soggetto beneficiario del contributo complessivo di € 105.873,66.
Con la sentenza, il T.a.r. ha dichiarato inammissibile l’azione di accertamento del credito per il contributo, sull’assunto che le ricorrenti avrebbero dovuto tempestivamente impugnare la determinazione n. 6685 del 28.12.2010, parzialmente rettificata con determinazione n. 2712 del 23.6.2011, con le quali la Provincia di Verona ha rideterminato definitivamente il contributo spettante alla società (disponendo, altresì, l’obbligo della medesima società di restituire l’importo di euro 32.370,39 erogato in eccedenza).
Le due società, rimaste soccombenti, hanno proposto appello riproponendo i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiedono la riforma.
Resiste in giudizio la Provincia di Verona, eccependo preliminarmente la irricevibilità dell’appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Condanna le società appellanti al pagamento delle spese giudiziali in favore della Provincia di Verona, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.