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Respinto il ricorso del MISE contro Voxson per i "contributi frequenze"


Pubblicato il: 9/13/2024

Nell'operazione, Voxson TV S.r.l. è affiancata dagli avvocati Ottavio Grandinetti e Daniele Majori.

Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la Voxson Tv S.r.l. ha impugnato la nota del MISE n. 55982 del 24 settembre 2019 a mezzo della quale è stato chiesto alla stessa il pagamento dei contributi dovuti a titolo di diritti amministrativi e contributi frequenze, ex artt. 34 e 35 del D. L.vo 259/2003, per gli anni 2017, 2018 e 2019, per la somma complessiva di euro 103.155,24, oltre interessi legali; la Società ha anche impugnato gli atti presupposti, tra i quali il D.M. 4 agosto 2016, recante «Determinazione dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze digitali per gli anni 2014, 2015 e 2016», il D.M. 13 aprile 2017, recante «Determinazione dei contributi per l’uso delle frequenze televisive per l’anno 2017», gli atti con cui il Ministero ha effettuato la rilevazione dei costi amministrativi sostenuti dal Ministero negli anni 2016 e 2017. La Società, inoltre, ha svolto anche azione di accertamento negativo della debenza portata dalla nota ministeriale n. 55982 del 24 settembre 2019.

 In esito al giudizio di primo grado il TAR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto in parte il ricorso, annullando tale provvedimento relativamente a quanto richiesto per gli anni 2018 e 2019, a motivo del fatto che al momento della richiesta di pagamento il Ministero non aveva ancora pubblicato il rendiconto annuale delle spese effettivamente sostenute per la gestione del regime di autorizzazioni, per gli anni 2018 e 2019: il TAR ha precisato che la pubblicazione di tale rendiconto è prevista dall’art. 34 del D. L.vo 259/2003, e deve necessariamente precedere la richiesta dei pagamenti dei diritti, non essendo - di contro - prevista da alcuna norma la possibilità di posticiparne la pubblicazione. Il TAR ha accolto anche la censura relativa al mancato riconoscimento degli sconti per la cessione della capacità trasmissiva previsti dall’art. 2, comma 5, DM 4 agosto 2016 e art. 2, comma 4 DM 13 aprile 2017, per i diritti d’uso riferibili alle Regioni Lazio e Toscana con riferimento all’anno 2019. In dispositivo il TAR ha accolto il ricorso “nei termini indicati “ e per l’effetto ha annullato la nota ministeriale prot. n. 55982 del 24 settembre 2019 di cui in epigrafe e ha condannato il Ministero dello Sviluppo Economico alla rifusione delle somme pagate in eccesso, maggiorate dagli interessi legali dal pagamento al rimborso.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto appello.

La Voxsono TV s.r.l. si è costituita in giudizio per resistere al gravame, svolgendo anche appello incidentale.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.