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Il CdS respinge il ricorso dell'Istituto di Vigilanza Ariete S.r.l.


Pubblicato il: 9/14/2024

Nella vertenza, Istituto di Vigilanza Ariete S.r.l. è affiancato dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore.

L’Istituto di Vigilanza Ariete s.r.l. appella la sentenza del TAR della Puglia, sede di Bari, sez. II, n. 1607/2019, che ha respinto il ricorso di primo grado proposto per l’annullamento:- del decreto prot. n. 40600 del 5.8.2019 col quale il Prefetto di Foggia ha revocato l’autorizzazione prefettizia n. 29201 del 29.9.2014 e negato l’estensione dell’attività di vigilanza all’ambito territoriale 3 (territorio della Provincia di Foggia e territorio della Provincia BAT) e ai servizi rientranti nelle classi funzionali C (servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale di verso dalle guardie giurate) e D (servizio di trasporto e scorta valori fino al limite di € 100.000,00) ex art. 2, D.M. n. 269/2010;- delle note della Questura di Foggia prot. n. 41953 del 5.6.2019 e prot. n. 7434 del 31.1.2019;- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.

Nel 2014 il legale rappresentante dell’Istituto di Vigilanza Ariete s.r.l., con decreto n. 29201 veniva autorizzato ex art. 134 del TULPS dal Prefetto di Foggia all’esercizio dell’attività di vigilanza privata contraddistinta dalle classi funzionali A (attività di vigilanza di tipo ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio) e B (ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di tele vigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme), dal livello dimensionale 1 e dall’ambito territoriale 1, secondo le classificazioni previste dall’art. 2, decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010.

Il medesimo rappresentante legale in data 19.4.2018 chiedeva alla Prefettura l’estensione dell’attività di vigilanza all’ambito territoriale 3 (territorio della Provincia di Foggia e territorio della Provincia BAT) e ai servizi rientranti nelle classi funzionali C (servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da  personale di verso dalle guardie giurate) e D (servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione).

Tuttavia la Prefettura non solo le negava la desiderata estensione ma revocava l’autorizzazione rilasciatale nel 2014, a cagione degli esiti delle indagini avviate dalla Questura dopo che una guardia particolare giurata e un altro soggetto (rispettivamente fratello e padre del rappresentante legale) erano rimaste vittime di una rapina, perpetrata in Cerignola il giorno 25.6.2018, nel corso della quale gli stessi avevano riportato ferite da colpi di arma da fuoco.

Sulla base delle predette considerazioni veniva proposto ricorso avverso gli atti prefettizi e della Questura davanti al TAR, che lo respingeva.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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