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Rigettato l'appello dell'Impresa Sangalli Giancarlo S.r.l. contro il Comune di Milano


Pubblicato il: 9/14/2024

Nella vertenza, Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. è affiancata dall'avvocato Roberto Invernizzi; il Comune di Milano è assistito dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Sara Pagliosa.

Il Comune di Milano, con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 5 gennaio 2022, ha indetto, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 1° aprile 2016, n. 50, una procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione e del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014, per un periodo di sette anni, per un ammontare di euro 1.878.754.971,86.

Si precisa che nel Comune di Milano il servizio di gestione dei rifiuti urbani, per lungo tempo, è stato erogato tramite Amsa, prima in quanto Azienda speciale del Comune e poi come società per azioni in house, fino a che la stessa è stata trasformata in società per azioni, entrando a far parte del Gruppo A2a s.p.a. All’atto della trasformazione di Amsa in società per azioni, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 febbraio 2001 n. 12, è stato disposto l’affidamento alla medesima società della gestione integrata di raccolta rifiuti e delle attività di pulizia urbana, per un periodo di venti anni, ovvero fino all’8 febbraio 2021, sulla base di apposito contratto di servizio

 Successivamente, in vista della scadenza del contratto, nel documento unico di programmazione relativo all’anno 2020, il Consiglio Comunale ha individuato, tra l’altro, gli obiettivi ambientali innovativi da perseguire aprendo il servizio al mercato, con il contestuale mantenimento dell’omogeneità degli standard qualitativi e delle condizioni economiche su tutto il territorio comunale. Con deliberazione del 15 dicembre 2020 n. 1416, la Giunta Comunale ha individuato le linee di indirizzo per l’affidamento del servizio e con determinazione dirigenziale a contrarre del 31 dicembre 2020, n. 11190 il Comune ha indetto la relativa gara, prevedendo che l’aggiudicazione dovesse avvenire secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

 Nella Relazione tecnica, approvata con la deliberazione di Giunta municipale del 17 dicembre 2021 n. 1615 contenente le linee d’indirizzo per l’affidamento del servizio, sono indicate le ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenuto di affidare il servizio mediante la predisposizione di un lotto unico senza procedere alla divisione in più lotti.

L’Impresa Sangalli Giancarlo C. s.r.l. (d’ora innanzi solo Sangalli) ha impugnato il bando, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare, contestando la scelta del Comune di prevedere un unico lotto per l’affidamento dell’appalto, senza che vi fosse una motivazione ed una istruttoria adeguati. E’ bene aggiungere che gli atti della procedura di gara oggetto di impugnazione in questa sede sono stati adottati dal Comune a seguito di un primo annullamento d’ufficio della stessa procedura di gara effettuato dall’amministrazione per difetto di istruttoria che era stato rilevato in precedenti giudizi del Tar Lombardia con ordinanze n. 226 e 227 del 2021.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza 16 ottobre 2023, n. 2328, ha rigettato il ricorso.

La Sangalli ha proposto appello.

 Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando: a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe; b) condanna l’appellante e gli intervenienti al pagamento, in favore del Comune, delle spese del presente grado di giudizio che si determinano in complessive euro 6.000,00, oltre accessori di legge, di cui euro 4.000,00, oltre accessori di legge, devono essere corrisposte dall’appellante ed euro 2.000,00, oltre accessori di legge, devono essere corrisposte dagli intervenienti.