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Il CdS accoglie il ricorso di Solar Italia VIII S.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 35MWp nel Comune di Francavilla


Pubblicato il: 9/16/2024

Nella vertenza, Solar Italy VIII S.r.l. è affiancata dagli avvocati Elisabetta Gardini e Andrea Sticchi Damiani; Regione Puglia è difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli.

La società appellante ha presentato una istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 35MWp nel Comune di Francavilla Fontana e delle relative opere di connessione nel Comune di Villa Castelli.

 Nell’ambito della relativa Conferenza di servizi, la Regione Puglia e il Comune di Francavilla Fontana hanno espresso parere contrario, per cui la Provincia di Brindisi ha adottato la determinazione n. 69 del 26 giugno 2020 di conclusione negativa del procedimento di VIA, poi impugnata dinanzi al TAR insieme ai suddetti pareri. In particolare, la Regione Puglia, con nota del 1° ottobre 2019, prot. 69147, ha espresso parere non favorevole in quanto “l’intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (DOP Puglia, vino IGT Salento, DOP “Terra d’Otranto”) e, pertanto, non idonee all’installazione degli impianti” ai sensi del Regolamento regionale n. 24/2010 attuativo del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, trattandosi di “aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, non idonee all’installazione degli impianti” (doc. 2, fasc. primo grado).

La stessa Regione, con nota del 21 gennaio 2020, prot. AOO_145/393, ha espresso parere non favorevole.

Anche il Comune di Francavilla, con nota del 28 aprile 2020, prot. 2020/00158556, ha espresso parere non favorevole.

Con ricorso in primo grado, la società ha impugnato la determinazione n. 69 del 26 giugno 2020 della Provincia di Brindisi, nonché dei presupposti pareri sfavorevoli del Comune di Francavilla Fontana e della Regione Puglia.

Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese di lite.