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Respinto il ricorso di P-Sphera avverso l'autorizzazione sperimentale alle modifiche di frequenza radiofonica dell'impianto di Bassano del Grappa


Pubblicato il: 9/17/2024

Nel contenzioso, P-Sphera (già E-Sphera S.r.l.) S.r.l. è affiancata dagli avvocati Avilio Presutti e Felice Vaccaro; Elemedia S.p.A. è assistita dall'avvocato Giovanni Mangialardi.

L'appello concerne la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Terza) n. 04176/2020, di reiezione del ricorso proposto da E-Sphera S.r.l. avverso l’autorizzazione provvisoria e sperimentale, concessa il 12 marzo 2014 dall'Ispettorato territoriale veneto a Elemedia s.p.a., titolare dell'emittente privata M20, a modificare la frequenza portante dell'impianto in Bassano del Grappa Contrada Pizzati da 87.850 a 87.800 MHz e la potenza da 5000 Watt a 1250 Watt. Cumulativamente la società ricorrente ha impugnato la nota dell'Ispettorato territoriale veneto n. 4025.

E-Sphera S.r.l., titolare di concessione a radiodiffondere in ambito locale a carattere commerciale per l'emittente Easy Network, con frequenza di 87.600 MHz dell’impianto utilizzato per servire le province di Padova, Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Belluno, Pordenone, ha impugnato l’autorizzazione in via provvisoria e sperimentale emessa all’esito della conclusione del procedimento – promosso su istanza della controinteressata Elemedia s.p.a. – dall'Ispettorato Territoriale Veneto.

Dopo aver descritto le varie fasi nelle quali, a partire dal 1994, si sono articolati i procedimenti per risolvere i problemi d’interferenza con un impianto della RAI, la ricorrente ha precisato, in fatto, che nel 2012 Elemedia ha presentato all'Ispettorato Territoriale Veneto la domanda di "variazione di frequenza (da 87.850 MHz a 87.800 MHz) e contestuale riduzione di potenza (da 5000 Watt a 1250 Watt)", ai sensi dell'art. 28, comma 2, D.lgs. 177/2005.  E che, diversamente dalla pregressa richiesta del 2003, tutte le emittenti coinvolte nella modifica, eccettuata la ricorrente stessa, esprimevano l'assenso alla modifica richiesta.

Nei motivi d’appello la ricorrente, oltre a denunciare l’omesso scrutino del proprio dissenso nel procedimento istruttorio, ha dedotto la plurima violazione degli artt. 1, comma 5, l. 122/1998 e 28, comma 2, d.lgs. 177/2005 in quanto la modifica della frequenza gestita da Elemedia da 87.850 MHz a 87.800 MHz avrebbe determinato l'insorgere d’interferenze e pregiudicato le trasmissioni irradiate sulla frequenza 87.600 MHz dal proprio impianto

La condotta contestata, ha lamentato la ricorrente, si sarebbe, altresì, tradotta in “una situazione di spoglio del possesso tutelabile innanzi al giudice civile” ed il provvedimento autorizzativo sarebbe conseguentemente illegittimo nella misura in cui ha dato luogo ad un illecito civile.

Il Tar, dopo aver disposto con ordinanza istruttoria chiarimenti tecnici all’Ispettorato Territoriale competente, ha respinto il ricorso.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. dello Condanna E-Sphera S.r.l. al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del Ministero Sviluppo Economico e di Elemedia s.p.a. liquidate  complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre diritti ed accessori, da dividersi far loro in parti uguali.