Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto il ricorso del GSE S.p.A. avverso la concessione dei benefici incentivanti a Solar Power S.r.l.


Pubblicato il: 9/17/2024

Nella vertenza, il GSE S.p.A. è affiancato dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi e Antonio Pugliese; Solar Power S.r.l. è assistita dall'avvocato Giovanni Battista Conte.

Il Gestore Servizi Energetici s.p.a. (d’ora in avanti, solo GSE o il Gestore) appella la sentenza che ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti presentati dalla Solar Power S.r.l. contro la determinazione, resa all’esito di un procedimento di verifica, che ha stabilito che l’impianto da questa gestito non poteva fruire delle tariffe incentivanti, cui in origine era stato ammesso, in quanto carente dei requisiti previsti dalla normativa.

A tal proposito, è opportuno premettere che l’art. 2-sexies del decreto legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 41 del 2010, come sostituito dall’art. 1-septies del decreto legge n. 105 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 129 del 2010, ha riconosciuto le tariffe incentivanti di cui all’art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, che stabilisce criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, «a tutti i soggetti che […] abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in servizio entro il 30 giugno 2011».

 In punto di fatto si rileva che il 17 dicembre 2010 la Solar Power S.r.l. ha chiesto al GSE l’ammissione ai benefici di cui alla legge n. 129 del 2010 per l’impianto fotovoltaico di sua proprietà.

Con nota del 9 luglio 2011, il GSE ha comunicato l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Con provvedimento definitivo prot. GSE/P20200004029 del 27 gennaio 2020 il Gestore ha comunicato «che l’impianto non può fruire dei benefici di cui alla Legge 129/2010 in quanto è carente dei requisiti cui è subordinato l’accesso».

La società ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR per il Lazio.

Il TAR ha accolto il ricorso e il primo atto di motivi aggiunti, dichiarando improcedibile il secondo atto di motivi aggiunti, condannando il Gestore alla restituzione di quanto trattenuto o compensato, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite.