La Cassazione si pronuncia sul ricorso di Equitalia SUD contro Pulsar Alberghi e Turismo Industriale S.p.A.
Pubblicato il: 9/17/2024
Nella vertenza, Equitalia SUD S.p.A. è affiancata dall'avvocato Tiziana Pane mentre Pulsar Alberghi e Turismo Industriale S.p.A. è difesa dagli avvocati Oreste e Guglielmo Cantillo.
La Pulsar Alberghi e Turismo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, propose ricorso avverso l’intimazione di pagamento conseguente a cartella esattoriale (con la quale si procedeva al recupero di un credito di imposta relativo all’anno 2005 ritenuto indebitamente compensato) e avverso il successivo atto di pignoramento presso terzi. La Società deduceva di essere venuta a conoscenza della cartella solo con la notifica della predetta intimazione.
La Commissione tributaria provinciale, previa declaratoria della insussistenza della giurisdizione per le doglianze riguardanti il pignoramento presso terzi, rigettò il ricorso, nel merito, rilevando la legittimità del recupero del credito di imposta, non avendo la Società indicato il credito maturato nella dichiarazione dei redditi, trattandosi, peraltro, di un credito afferente altro investimento già riconosciutole con contestuale applicazione del beneficio ex art.8 della legge 388 del 2000.
L’appello, proposto avverso la decisione dalla Società, veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, il Giudice di appello annullò l’intimazione di pagamento ritenendo che la prodromica cartella di pagamento non fosse stata ritualmente notificata alla Società a causa del mancato deposito della cartolina verde, attestante l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso, su quattro motivi, Equitalia Sud S.p.a. Pulsar Alberghi e Turismo s.p.a. resiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso e ricorso incidentale adesivo.
La Cassazione accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e il terzo del ricorso incidentale adesivo, rigettati tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, sez.Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.