Rigettato il ricorso di AE contro Honda Italia Industriale S.p.A.
Pubblicato il: 9/16/2024
Nella vertenza, Honda Italia Industriale S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andrea Silla e Andrea Mariconda.
A seguito di processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate emise avviso di accertamento, in materia di Iva, relativamente all’anno d’imposta 2009, nei confronti della Honda Italia Industriale s.p.a., riqualificando come cessioni di beni avvenute tra soggetti italiani sul territorio nazionale, e come tali soggette all’imposta sul valore aggiunto, le cessioni di beni dalla stessa contribuente alla AM Automec s.p.a. Con il processo verbale era stato infatti contestato alla contribuente, quale prima cedente, l’effettuazione di operazioni di triangolazione all’esportazione ex art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, in assenza dei requisiti previsti dalla norma per la non imponibilità, e la conseguente omessa fatturazione, nel 2009, di operazioni imponibili nei confronti della AM Automec s.p.a., quale prima cessionaria, per un importo di euro 18.544.528, cui corrispondeva l’Iva non versata per euro 3.708.906, oltre interessi, e la sanzione di euro 4.636.132,50.
La Società̀̀̀ impugnò l’avviso di accertamento e l’adita Commissione tributaria provinciale dell'Aquila rigettò il ricorso, in ragione del c.d. “metodo della volontà”, ritenendo non dimostrata la volontà comune delle parti di dare origine, sin dall’inizio, alla consegna dei beni per il trasporto a cessionario residente in Vietnam.
Avverso tale sentenza la società propose appello, che venne accolto dalla C.T.R. dell'Abruzzo, con la sentenza di cui all’epigrafe, ritenendo che l’esportazione avesse soddisfatto l’esigenza di evitare operazioni fraudolente connesse al possesso intermedio dei beni da parte del primo cessionario, richiamando inoltre la “teoria della volontà” e ritenendo provata la volontà delle parti di dare luogo, fin dall’origine, a una cessione tra operatori nazionali, al solo scopo dell’esportazione extracomunitaria dei beni oggetto della cessione.
La C.T.R. negò inoltre rilevanza alla “teoria del trasporto” dei beni ceduti ed all’interruzione dell’unicità del loro trasporto. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate propose ricorso, affidato a due motivi, e supportato da memoria.
La Società ha resistito con controricorso, supportato da memoria. La causa, inizialmente avviata alla trattazione in camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza.
La Cassazione rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore della controricorrente delle spese liquidate in complessivi euro 20.000,00 (ventimila), oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.