Accolto il ricorso di Voce del Lazio per l'attivazione di quattro impianti di radiodiffusione
Pubblicato il: 9/18/2024
Nella vertenza, Voce del Lazio Radiotelevisione S.r.l. è affiancata dall'avvocato Massimo Oddo.
Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la Voce del Lazio Radiotelevisione S.r.l., che opera sotto il nome di “Radio Fantastica”, ha impugnato il provvedimento n. prot. 11571/47/13/DIB del 7/11/2013 con il quale la ricorrente veniva diffidata a non attivare 4 impianti di radiodiffusione sonora ubicati ed operanti in varie localita' della Provincia de L’Aquila, trattandosi di impianti abusivi: si tratta precisamente gli impianti operanti in Madonna dei Bisognosi, in Tornimparte, in Moteluco di Roio e in Monte Le Serre di Goriano Sicoli.
A fondamento dell’impugnazione l’emittente ha dedotto la assoluta legittimità degli impianti, derivante dal fatto che gli stessi erano stati fatti oggetto di denuncia in sanatoria inoltrata dalla sua dante causa, cioè la Telemarsica Abruzzo s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della L. n. 112/2004 (c.d. “legge Gasparri”).
La sentenza breve oggetto d’appello ha rilevato che la sanatoria (ex art. 27 L. 112/2004) degli impianti presentata dalla precedente proprietaria era stata respinta con 4 provvedimenti, impugnati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo: i ricorsi, tuttavia, erano stati dichiarati improcedibili con 4 sentenze coeve del 2010, rimaste non impugnate: ciò aveva determinato la consolidazione dei provvedimenti che avevano respinto le domande di sanatoria ex art. 27 della L. n. 112/2004. Proprio tale ultima circostanza, unitamente alla natura abusiva degli impianti, aveva fondato il respingimento della domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente, con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, sul qual punto la ricorrente non aveva articolato specifiche censure. L’appellata sentenza ha quindi concluso nel senso della infondatezza del ricorso.
La Voce del Lazio Radiotelevisione S.r.l., ha proposto appello, rappresentando una serie di circostanze che avrebbero, in sostanza, determinato la legittimazione degli impianti rendendo la diffida impugnata tamquam non esset.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12889/2021, dichiara il ricorso di primo grado improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa tra le parti le spese del doppio grado.