Respinto il ricorso di Radio Radio Core relativo alle variazioni sperimentali di frequenza di radiodiffusione
Pubblicato il: 9/18/2024
Nella vertenza, Radio Radio Core S.r.l. è affiancata dagli avvocati Michele Guzzo e Domenico Tomassetti.
Con un primo provvedimento del 23 novembre 2004, l’Ispettorato Territoriale Marche ed Umbria del Ministero delle Comunicazioni (successivamente Ministero dello Sviluppo Economico ed oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha autorizzato in via provvisoria e sperimentale l’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss (ora CN Media s.r.l.) alla variazione della frequenza di diffusione dell’impianto sito in località Monte Miranda (TR), da 96.650 MHz a 104.600 MHz.
Con un successivo atto del 25 settembre 2006, lo stesso Ispettorato Territoriale ha autorizzato in via provvisoria e sperimentale, allo scopo di eliminare le interferenze accertate, la variazione dell’impianto di Monte Miranda (TR) freq. 104.600 MHz, mediante l’utilizzo di uno specifico sistema radiante.
Le due autorizzazioni sono state superate dall’autorizzazione in data 11 ottobre 2011, con cui l’Ispettorato Territoriale Marche ed Umbria ha autorizzato in via provvisoria e sperimentale, all’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss, la delocalizzazione dell’impianto operante sulla frequenza 104.600 MHz, dalla sede sita in località Monte Miranda (TR), alla nuova sede sita in postazione limitrofa, con l’utilizzo di un determinato sistema radiante.
La Radio Radio Core s.r.l. (all’epoca Radio Roma Nord s.r.l.) ha impugnato il primo atto autorizzativo dinanzi al Tar per il Lazio e, con motivi aggiunti proposti nello stesso giudizio, ha impugnato il successivo provvedimento, in data 11 ottobre 2011, che ha autorizzato in via provvisoria Radio Kiss Kiss s.r.l. a delocalizzare l’impianto di radiodiffusione sonora in postazione limitrofa a quella del Monte Miranda.
Il Tar per il Lazio, Sezione Terza Stralcio, con la sentenza n. 14134 del 10 dicembre 2019, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio ed irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe (R.G. n. 6145 del 2020), respinge i motivi aggiunti proposti in primo grado e riproposti in appello. Condanna Radio Radio Core s.r.l. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, in favore, in parti uguali (ciascuna per € 2.500,00), del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di CN Media s.r.l.