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Accolto il ricorso di ATO ME 1 S.p.A. avverso la sanzione AGCM


Pubblicato il: 9/17/2024

Nel contenzioso, ATO ME 1 S.p.A. è affiancata dall'avvocato Massimiliano Mangano.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il provvedimento n. 26728 del 9 agosto 2017, ha deliberato che la pratica commerciale descritta al punto II del provvedimento, posta in essere dalla società ATO ME I s.p.a. in liquidazione, costituisce, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del codice del consumo e ne ha vietato la diffusione o continuazione.

L’AGCM ha altresì irrogato alla società ATO ME 1 s.p.a. in liquidazione una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.000,00 ed ha disposto che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida.

La pratica commerciale è consistita in alcuni comportamenti posti in essere dal professionista nei confronti dei consumatori nell’ambito dell’attività di riscossione della Tariffa d’Igiene Ambientale (TIA) dovuta per la fruizione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di pulizia degli spazi pubblici nel territorio dell’ATO Messina 1; in particolare, la pratica ha riguardato l’attivazione di procedure coercitive di pagamento, attraverso l’ingiunzione fiscale per il pagamento di importi prescritti e/o dei quali non era stata verificata l’effettiva entità o l’avvenuto pagamento, e nell’opposizione di vari ostacoli, anche in sede giudiziale, all’esercizio da parte dei consumatori del proprio diritto a definire l’esatto ammontare del credito vantato da ATO ME.

L’ATO ME 1 in liquidazione ha impugnato la delibera dinanzi al Tar per il Lazio che, con la sentenza della Prima Sezione stralcio n. 14238 del 2023, ha respinto il ricorso. Di talché, la società soccombente ha proposto il presente appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. 10088 del 2023) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado dall’ATO ME 1 s.p.a. in liquidazione ed annulla il provvedimento impugnato. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.