Accolto il ricorso AGCOM relativo alle omissioni informative commesse da BRT S.p.A.
Pubblicato il: 9/20/2024
Nella vertenza, la società BRT S.p.A. è affiancata dagli avvocati Laura Scambiato, Emiliano Fumagalli ed Andrea Manzi.
Con ricorso (n. R.g. 1355/2023) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. IV-bis, 11 novembre 2022 n. 14678, con la quale è stato accolto il ricorso (n. R.g. 187/2022), proposto dalla società BRT S.p.a., nei confronti dei provvedimenti AGCOM.
La società BRT S.p.a. è uno dei più importanti corrieri espresso nazionali, che svolge attività di autotrasporto merci per conto terzi, spedizione, deposito e logistica sotto il marchio “BRT Corriere Espresso”.
In seguito ad un’attività di verifica nei confronti della predetta società, effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ordine al rispetto della Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi, approvata con Delibera 413/14/CONS, l’AGCOM ha contestato a BRT l'assenza sul proprio sito web di alcune (ritenute rilevanti) informazioni: a) la descrizione dei servizi offerti con indicazione dei prezzi e degli standard di qualità di ciascuno [prevista all’articolo 8, comma 3, lettera a), dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS]; b) la modulistica o formulario per proporre reclamo per il disservizio postale, per la eventuale domanda di conciliazione e per la risoluzione delle controversie dinanzi all'Autorità ai sensi della delibera n. 184/13/CONS (prevista all’articolo 8, comma 3, lettera f); c) i riferimenti ai servizi gratuiti per assistenza clienti; d) lo schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale in caso di disservizio (prevista all’articolo 8, comma 3, lettera g).
Ad avviso dell’AGCOM le suindicate carenze integravano una condotta illecita in violazione degli obblighi inerenti all'autorizzazione generale rilasciata a BRT ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 261/1999, potendo provocare l'irrogazione nei confronti della ridetta società della sanzione amministrativa pecuniaria.
Detta sanzione veniva impugnata in quanto ritenuta asseritamente ingiusta ed immotivata.
Il TAR per il Lazio, con la sentenza 14678/2022 (qui oggetto di appello), ha ritenuto fondata la prima delle quattro censure dedotte da BRT, con la quale la società ricorrente ha sostenuto che la contestazione dell’Autorità sarebbe stata illegittima in quanto aveva ad oggetto non un comportamento legato ad una reiterata (e quindi autonoma) violazione di legge, ma quel comportamento si inserirebbe nell’ambito di una serie di identiche violazioni già sanzionate con un provvedimento adottato in precedenza (nel 2018) dall’Autorità che, peraltro, al momento dell’adozione del nuovo provvedimento sanzionatorio era oggetto di un giudizio annullatorio per il quale si era in attesa della sentenza definitiva del Consiglio di Stato; sicché, per tale ragione, sarebbe stata inapplicabile la previsione recata dall’art. 8-bis, comma 1, l. 689/1981, che punisce la reiterazione delle violazioni, non trattandosi di condotte distinte ripetute nel tempo, bensì della continuazione delle medesime violazioni già oggetto del provvedimento sanzionatorio del 2018.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, sull’appello indicato in epigrafe (n. R.g. 1355/2023), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. IV-bis, 11 novembre 2022 n. 14678, respinge il ricorso (n. R.g. 187/2022) proposto in primo grado.