Accolto il ricorso di Assaeroporti relativo all'imposizione del divieto di partenza degli aeromobili in caso di violazioni di tasse, diritti e tariffe
Pubblicato il: 9/20/2024
Nel contenzioso, Assaeroporti (Associazione Italiana Gestori Aeroporti) è affiancata dagli avvocati Angelo Piazza e Annunziata Abbinente.
Con l’appello in trattazione, la Associazione Italiana Gestori Aeroporti chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 7 ottobre 2021, n. 10307, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento della circolare dell’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) del 31 marzo 2014, recante la disciplina del procedimento per dare attuazione all’art. 802, comma 2, del codice della navigazione, che prevede l’imposizione del divieto di partenza degli aeromobili quando risultino violati obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe.
Con il ricorso veniva contestato, oltre al vizio di incompetenza del direttore generale che ha adottato la circolare impugnata, la illogicità e la contraddittorietà di alcune prescrizioni della circolare; in specie: la limitazione del divieto al solo aeromobile cui si riferisce il debito inadempiuto, il riferimento ai soli debiti attuali e correnti e non anche ai debiti pregressi, la eccessiva dilatazione dei tempi prima di disporre il divieto (dovendo decorrere almeno cinque giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento) e dopo averlo disposto (attuazione del divieto dopo tre giorni dall’adozione).
Il T.a.r. ha ritenuto infondate le censure.
L’Assaeroporti, rimasta soccombente, ha proposto appello reiterando i motivi di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
Resiste in giudizio l’ENAC, la quale anzitutto eccepisce la inammissibilità del primo motivo d’appello nella parte in cui deduce l’illegittimità della circolare per il vizio di incompetenza relativa del direttore generale, perché dedotto per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 104 c.p.a. Nel merito conclude per il rigetto dell’appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 7 ottobre 2021, n. 10307, accoglie il ricorso di primo grado e annulla la circolare ENAC, EAL 22 del 31 marzo 2014, con esso impugnata. Condanna l’ENAC al pagamento delle spese giudiziali in favore dell’appellante Associazione Italiana Gestori Aeroporti, liquidate, per il doppio grado di giudizio, in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge.