Respinto il ricorso di Mottolino S.p.A. relativo all'ammodernamento della seggiovia "Vallaccia - Monte della Neve"
Pubblicato il: 9/21/2024
Nella vertenza, Mottolino S.p.A. è affiancata dagli avvocati Marco Sica e Mariano Protto; Legambiente è assistita dall'avvocato Francesco Borasi.
La società ricorrente, nel 2008, ha presentato un progetto per la sostituzione della esistente seggiovia biposto “Mottolino – Monte della Neve” con una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata “Vallaccia – Monte della Neve”, già approvato, in via preliminare, con deliberazione del Consiglio comunale di Livigno n. 43 del 30 giugno 2009, che, previo parere favorevole della Regione Lombardia, aveva espresso il proprio assenso al rilascio delle relative concessioni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, con relative piste di discesa, e per la costituzione degli occorrenti diritti di godimento delle aree comunali interessate; in precedenza, la Regione Lombardia aveva altresì escluso l’assoggettabilità del progetto a V.I.A., considerata la ridotta incidenza dello stesso sull’ambiente circostante.
Di conseguenza, la Comunità Montana Alta Valtellina, quale autorità procedente titolare del potere di autorizzare in via definitiva la realizzazione delle opere, convocava la Conferenza di Servizi per l’acquisizione di tutti i pareri delle Amministrazioni competenti ad esprimersi sul progetto presentato. In ragione dei dissensi manifestati dalla Provincia di Sondrio, con riguardo ai profili ambientali, e dalla Soprintendenza, per il profilo paesaggistico, la Comunità Montana rimetteva la questione al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990.
Considerata la deliberazione negativa del Governo, assunta in data 22 luglio 2011, la Conferenza di Servizi respingeva la richiesta di approvazione del progetto definitivo. La Mottolino s.p.a. impugnava il predetto diniego e gli atti presupposti con ricorso al T.a.r. della Lombardia che, con sentenza n. 801 del 28 marzo 2013, accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati.
Tale deliberazione, unitamente agli atti presupposti e collegati, era tuttavia impugnata da Legambiente con ricorso al T.a.r. per la Lombardia che con sentenza n. 1411 del 17 luglio 2016, annullava gli atti impugnati sul presupposto che l’impianto sciistico, oltre a dover essere qualificato come nuova costruzione, ricadesse, a seguito della traslazione prospettata dalla società proponente, nell’ambito territoriale della Vallaccia, che i diversi livelli di pianificazione avevano escluso dai domini sciabili.
Con sentenza n. 4062 del 2017 il Consiglio di Stato respingeva l’appello della Mottolino S.p.A., confermando il contenuto dispositivo e conformativo della pronuncia di primo grado.
Il ricorso per motivi di giurisdizione proposto avverso tale sentenza veniva respinto dalle Sezioni unite con sentenza Cass. civ., Sez. Un., ord. 12 luglio 2019, n. 18829 (confermata, in esito a giudizio di revocazione, da Cass. civ., Sez. un., ord. 17 giugno 2021, n. 17328).
La Mottolino impugnava la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, dinanzi al T.a.r. della Lombardia che con sentenza n. 456 del 21 febbraio 2023, dichiarava inammissibile il ricorso, per difetto del requisito di lesività, che veniva rinvenuto invece nella nota della Comunità Montana Alta Valtellina n. 4003/2021, tuttavia non impugnata. La predetta sentenza è stata da ultimo appellata dalla Mottolino s.p.a. che ne ha chiesto la riforma in quanto errata in diritto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la Mottolino s.p.a. alla rifusione delle spese di lite del presente grado che si liquidano, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Legambiente Onlus Associazione Nazionale di Protezione Ambientale, in euro 5.000,00 ciascuno (per un totale di euro 10.000,00) oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.