Accolto il ricorso di La Doria S.p.A. per l'autorizzazione ambientale relativa alla costruzione di uno stabilimento in Campania
Pubblicato il: 9/23/2024
Nel contenzioso, La Doria S.p.A. è affiancata dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Giannicola Galotto; Regione Campania è assistita dall'avvocato Maria Imparato.
La Doria s.p.a. ha chiesto la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. II, n. 443 del 14 febbraio 2024 con cui il T.a.r. ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento n. 550457 del 15 novembre 2023 con il quale il Dirigente della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania ha sospeso l’iter di modifica sostanziale/non sostanziale dell’AIA (D.D. n. 207/2022) afferente al reparto scatolificio dello stabilimento produttivo di Angri avviato dall’azienda con istanza del 27 ottobre 2023, imponendo al contempo la procedura di pre-screening ex art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006.
In data 27 ottobre 2023, La Doria s.p.a., al fine di realizzare le suddette innovazioni impiantistiche finanziate dal PNRR, aveva infatti presentato alla Regione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29-nonies del d. lgs. n. 152/06, un’istanza di modifica “sostanziale/non sostanziale” dell’AIA, relativa allo stabilimento industriale di Angri, allo scopo di: a) installare, una seconda linea di verniciatura, con aumento della quantità di solventi da 370 tonnellate/anno a 640 tonnellate/anno (modifica sostanziale AIA ex art. 5, comma 1, lettera l-bis del d. lgs. n. 152 del 2006); b) realizzare il convogliamento dei due punti di emissione in atmosfera già esistenti (camino E5 forno essiccazione vernice a servizio della linea 1; camino E6 forno essiccazione vernice a servizio della linea 2), in un solo punto di emissione (camino E5 forno polimerizzazione vernici a servizio della linea 1 e 2) (modifica non sostanziale AIA).
Precisava di aver sottoscritto in data 22 aprile 2022 con INVITALIA una proposta di adesione ai finanziamenti del PNRR in ordine ai “Programmi di sviluppo industriali relativi alla trasformazione di prodotti agricoli” per un investimento complessivo pari a € 40.971.000, di cui € 20.484.000 a fondo perduto e oltre € 12.000.000 già impiegati in proprio dall’azienda, e di aver presentato alla Regione Campania, onde realizzare tali innovazioni impiantistiche, ai sensi dell’art. 29- nonies del d.lgs. n. 152/2006, rituale istanza di modifica sostanziale dell’AIA in essere (D.D. n. 207/2022).
Con il ricorso di primo grado la Doria s.p.a. deduceva, in sostanza, che la modifica impiantistica progettata (e oggetto dell’istanza presentata in data 27 ottobre 2023) non rientrerebbe tra le ipotesi progettuali – tassativamente individuate dalla legge che possono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (art. 6, comma 9, d. lgs. n. 152/2006), oppure a VIA (art. 6, comma 7, d. lgs. n. 152/2006) e che pertanto l’imposizione della procedura di pre-screening, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 9, d. lgs. n. 152/06, sarebbe illegittima, per violazione di legge ed eccesso di potere. Con un secondo motivo eccepiva, in ogni caso, il difetto di motivazione circa la scelta di sottoporre la modifica impiantistica alla procedura di pre-screening.
Il T.a.r. tuttavia respingeva, come si è detto, il ricorso.
L’appello è stato affidato a tre motivi con i quali l’appellante, nel criticare le motivazioni del T.a.r., ha, al contempo, riproposto i motivi del ricorso di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato. Condanna la Regione Campania alla rifusione in favore della appellante delle spese del doppio grado che si liquidano complessivamente in euro 8.000,00 oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.