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Accolto il ricorso di Vernay Europa B.V. in materia di rimborso IRES


Pubblicato il: 9/20/2024

Nella vertenza, Vernay Europa B.V. è affiancata dagli avvocati Andrea Manzitti e Matteo Fanni.

La controversia trae origine dalla domanda di rimborso proposta in data 28 aprile 2017 da Vernay Europa Holding B.V. - società di diritto olandese, poi fusa per incorporazione nell’odierna ricorrente Vernay Europa B.V., della ritenuta del 5% applicata in via prudenziale da Vernay Italia S.r.l., società italiana controllata da Vernay Europa Holding B.V., sui dividendi distribuiti dalla società italiana alla controllante olandese per gli anni dal 2013 al 2016 - sul presupposto dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 27 - bis del d.P.R. n. 600/1973, attuativo della direttiva 90/435/CEE (c.d. direttiva madre-figlia), di seguito trasfusa nella direttiva 2011/96/UE e successive modifiche, per usufruire dell’esenzione d’imposta in virtù della succitata norma. Formatosi su detta istanza il silenzio – rifiuto, la società olandese lo impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Pescara, chiedendo, in via principale, il rimborso delle ritenute applicate negli anni di riferimento nella misura del 5% per un ammontare complessivo di euro 723.952,00 o, in subordine nel minore importo corrispondente alla differenza tra la ritenuta applicata del 5% e quella dell’1,375% della quale avrebbe comunque avuto diritto di beneficiare ai sensi dell’art. 27, comma 3 – ter del d.P.R. n. 600/1973.

La CTP di Pescara respinse il ricorso. Avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole la società propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Abruzzo che, con sentenza n. 265/2/2021, depositata il 15 aprile 2021, non notificata, respinse il gravame, ritenendo che la ricorrente non avesse dato prova di essere la beneficiaria effettiva dei dividendi distribuiti dalla società italiana, segnatamente in relazione alla prova dell’effettivo accredito dei dividendi sotto forma di flussi di denaro, né di essere soggetta alle imposte olandesi, né tantomeno di averle versate negli anni d’imposta in esame.

Avverso detta sentenza la Vernay Europa B.V., quale incorporante della Vernay Europa Holding B.V., ricorre per cassazione in forza di complessivi sette motivi, gli ultimi tre dei quali, rubricati come sotto motivi del quinto, volti a censurare anche il rigetto della domanda proposta in via subordinata, sui cui la CTP aveva omesso di pronunciare in primo grado.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La Cassazione accoglie il ricorso in relazione ai primi tre motivi, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.