Rigettato il ricorso di Forte San Giorgio S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 9/21/2024
Nel contenzioso, Forte San Giorgio S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco Napolitano ed Alessandra Militerno.
La CTP di Prato accoglieva il ricorso proposto dalla Forte San Giorgio s.r.l. avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno 2006, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato un credito IVA, pari ad € 582.000,00, relativo all’acquisto di un complesso immobiliare, ritenendolo indebitamente detratto.
Con la sentenza n. 2475/17/2014, la CTR della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando che dall’accertamento svolto dall’Agenzia delle entrate emergeva che la società ricorrente aveva acquistato in data 16.11.2006 il complesso immobiliare “Castello San Giorgio”, sull’isola di Capraia, dalla S.E.A.V. s.r.l., detraendo l’IVA corrisposta in sede di compravendita, in violazione dell’art. 10, comma 1, n. 8 lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972.
L’IVA era stata indebitamente detratta, perché nessun intervento di ristrutturazione era stato iniziato prima della stipula del rogito del 16.11.2006.
Doveva ritenersi, pertanto, che la cessione dell’immobile fosse esente da IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 8-ter cit., sicchè andava escluso il diritto della contribuente alla detrazione del relativo importo, atteso che le operazioni materiali da lei indicate e le dichiarazioni dalla stessa prodotte non erano sufficienti a dimostrare l’inizio dei lavori, in quanto sarebbe stato necessario che le trasformazioni da realizzare fossero già in atto, anche se non ultimate.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la Forte San Giorgio s.r.l., affidato a sei motivi, illustrati con memorie.
L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la Forte San Giorgio s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 14.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.