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Accolto il ricorso tributario in materia IVA di CIS - Centro Ingrosso Sviluppo Campania Gianni Nappi S.p.A.


Pubblicato il: 9/24/2024

Nella vertenza, CIS – Centro Ingrosso Sviluppo Campania Gianni Nappi S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuditta Merone.

La CTP di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla CIS – Centro Ingrosso Sviluppo Campania Gianni Nappi S.p.A. avverso l’avviso di accertamento, con il quale erano state recuperate maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA, in relazione all’anno d’imposta 2009.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Campania rigettava sia l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate sia quello proposto dalla contribuente.

Era condivisibile quanto affermato dalla CTP in ordine al rilievo dell’indebita detrazione dell’IVA per euro 796.942,30, in quanto l'attività di concessione di sub mutui ai soci (attività esente da IVA) non poteva ritenersi autonoma, essendo stata svolta nell'ambito dell’attività di impresa quale servizio aggiuntivo, come risultava dal contenuto di una lettera del 19.09.2008, con la quale la società aveva ammesso di non svolgere più attività autonoma di intermediazione finanziaria, e dal PVC richiamato nell’atto impositivo, dal quale si evinceva che la contribuente aveva chiesto la cancellazione dall'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 e ss T.U. bancario.

Poiché tale erogazione di finanziamenti ai soci era stata correttamente ritenuta complementare a quella propria dell’attività di impresa, esercitata dalla contribuente, consistente nella gestione, organizzazione, manutenzione e sviluppo di un centro commerciale, della stessa si doveva tenere conto, ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel calcolo della detraibilità dell’IVA con il metodo cd. pro-rata.

La Corte di giustizia dell’UE (C-378/15 del 14.12.2016 – Mercedes Benz/Italia) aveva ritenuto compatibile con il diritto unionale la normativa nazionale sul sistema di detrazione c.d. pro-rata matematico, prevista dagli artt. 19 e 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972; - l'affidamento sulle risultanze di precedenti verifiche fiscali e, quindi, la buona fede del contribuente giustificavano non già la detrazione dell'IVA - come preteso dall'appellante - ma la non applicazione di sanzioni e interessi, come correttamente statuito dal primo giudice.

La sentenza di primo grado andava confermata anche con riferimento alla ripresa dovuta agli ammortamenti ritenuti indeducibili, per euro 287.214,23, in quanto, ai fini del calcolo del costo complessivo deducibile dei fabbricati strumentali, anche se concessi in leasing, occorre scorporare il costo dei terreni sui quali insistono, non trovando la distinzione proposta dalla contribuente alcuna corrispondenza nel dato normativo; ciò valeva anche per la indeducibilità degli interessi passivi per euro 86.164,00, essendo stati questi ricalcolati a seguito del recupero conseguente all’indeducibilità degli ammortamenti dei fabbricati concessi in locazione finanziaria, per la parte relativa al valore dei terreni, mentre le deduzioni formulate dall’appellante sui dati riportati in bilancio risultavano generiche e richiamavano documenti da cui non si evinceva i dati riportati nell’atto di appello.

Era infondata anche la censura relativa al recupero del costo di euro 339.640,00, sostenuto dalla contribuente per due polizze assicurative (“lunga vita ed infortunio”), in relazione alle quali era assicurato il presidente del consiglio di amministrazione ed erano beneficiari i suoi familiari o eredi, in quanto mancava l’inerenza sia per l’assenza di una oggettiva correlazione tra i costi e i ricavi dell’impresa sia in quanto i premi non presentavano alcuna potenzialità in ordine alla produzione di utili e non erano collegati all’impresa.

Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la CIS, affidato a dieci motivi, illustrati con memoria. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. 

La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo motivo, nei limiti di cui in motivazione, rigetta l’ottavo, il nono e il decimo motivo e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.