Accolto il ricorso di Oman Investment Authority in materia di dividendi ed interessi su finanziamento
Pubblicato il: 9/25/2024
Nel contenzioso, Oman Investment Authority è affiancata dagli avvocati Massimo Antonini e Marco Di Siena.
Lo State General Reserve Fund (Fondo Riserva Generale) of the Sultanate of Oman (ora Oman Investment Authority), interamente posseduto e controllato dal Governo del Sultanato dell’Oman, formulava istanza di rimborso della ritenuta su dividendi ed interessi su finanziamento soci, distribuiti per gli anni 2014 e 2015 dalla Avio S.p.A.
La domanda di rimborso era basata sulla natura del Fondo Riserva Generale di investitore indiretto in Avio, di cui deteneva la partecipazione tramite alcune entità estere, precisamente una Limited Partnership inglese, Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership ed un Fonds Commun de Placement à Risque, Fourth Cinven Fund FCPR, entrambe riconducibili al fondo d’investimento Fourth Cinven Fund.
Riteneva l’istante di avere i requisiti per godere, quale beneficiario effettivo dei dividendi, ai sensi del paragrafo 5 del Protocollo aggiuntivo della legge 11 marzo 2002, n. 50, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Repubblica italiana e Sultanato dell’Oman, dell’esenzione totale da imposta, applicata tramite ritenuta dalla partecipata italiana secondo le aliquote vigenti ratione temporis.
Formatosi il silenzio – rifiuto su detta istanza di rimborso, lo stesso fu impugnato dal Fondo Riserva Generale dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Pescara, che accolse parzialmente il ricorso. Il giudice di primo grado – riconosciuta la qualità in capo al Fondo istante di beneficiario effettivo dei dividendi distribuiti da Avio S.p.A. e la natura di entità trasparenti di LP e di FCPR- limitò tuttavia l’accoglimento della domanda di rimborso alla ritenuta applicata sui dividendi distribuiti per l’anno 2015, respingendo invece la domanda quanto alla ritenuta applicata sui dividendi relativi all’anno 2014, sulla base di rilevate discordanze tra gli importi richiesti a rimborso dal Fondo e la documentazione offerta a supporto della domanda.
Avverso detta pronuncia, nella parte di relativa soccombenza, il Fondo Riserva Generale propose dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara - appello principale, chiedendo l’accoglimento in toto della domanda.
L’Ufficio, nel resistere all’avverso gravame, spiegò a sua volta appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado per la parte in cui era risultato soccombente.
La CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 37/7/2021, depositata il 29 gennaio 2021, non notificata, respinse l’appello principale, accogliendo viceversa l’appello incidentale dell’Ufficio, dichiarando quindi legittimo il silenzio – rifiuto impugnato.
Avverso detta sentenza la Oman Investment Authority, quale successore ex lege del Fondo Riserva Generale del Sultanato dell’Oman, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La Cassazione accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.