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Cessata la materia del contendere tra il Comune di Bolzano e Habitat S.p.A.


Pubblicato il: 9/23/2024

Nel contenzioso, il Comune di Bolzano è affiancato dagli avvocati Bianca Maria Giudiceandrea, Gudrun Agostini, Laura Polonioli, Alessandra Merini e Franca Faiola; Habitat S.p.A. è assistita dall'avvocato Giovanni Girelli.

La Habitat s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria di primo grado n. 83/02/15 depositata il 29 aprile 2015 con la quale era stato respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 820742 del 17 dicembre 2013, con cui l'Amministrazione delle Risorse Finanziarie del Comune di Bolzano - Ufficio Tributi, in relazione al periodo d'imposta 2008, aveva ad essa contestato un minor versamento dell'ICI in relazione ad alcuni immobili siti in Bolzano. L'accertamento del Comune di Bolzano si fondava sulla considerazione che la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovesse essere costituita dal valore di mercato delle aree sulle quali insistevano i fabbricati (da demolire), anziché dei fabbricati iscritti in catasto (ancora non demoliti).

 La CTR di secondo grado di Bolzano accoglieva l’appello, affermando che, anche qualora la contribuente avesse riconosciuto l'applicabilità per il caso in esame del disposto del comma 6 dell'articolo 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (cioè che l'utilizzazione edificatoria dell'area era in stato di avanzamento effettivo), dovevano, comunque, essere considerati i fatti e gli stati di avanzamento dei lavori effettivamente realizzati e che, nel caso di specie, l'utilizzazione edificatoria non aveva avuto inizio, non essendo i fabbricati oggetto della vertenza ancora stati demoliti, con la conseguenza che non poteva essere applicato l'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e l'ICI, pertanto, era da corrispondere in base alle rendite catastali rivalutate attribuite ai fabbricati.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Bolzano sulla base di cinque motivi. La Habitat s.p.a. ha resistito con controricorso.

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite; dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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