Accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro BAWER S.p.A.
Pubblicato il: 9/26/2024
Nella vertenza, BAWER S.p.A. è affiancata dall'avvocato Antonio Damascelli.
La Bawer s.p.a. impugnava il provvedimento di diniego del nulla osta alla fruizione del credito d’imposta (per aver effettuato l’acquisizione di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive ubicate in determinate Regioni), ai sensi dell’art. 1, commi 271-279, l. n. 296/2006, oppostole dal Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, fondato sulla mancanza, all’interno del formulario all’uopo inoltrato, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.
La CTP di Pescara accoglieva il ricorso.
Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR dell’Abruzzo rigettava il gravame, affermando che non era agevole la conoscenza delle disposizioni interessate e che l’invio della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà era comunque avvenuto in data 5 settembre 2008 e rilevando le “difficoltà operative aziendali in un periodo feriale”.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. La Bawer s.p.a. ha resistito, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo. In prossimità dell’adunanza camerale la resistente ha depositato memoria illustrativa. Con ordinanza interlocutoria dell’11.7.2023 il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza ritenendo che il secondo motivo del ricorso principale ponesse all’esame di questa Corte una questione che non presentava evidenza decisoria. In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.