Respinto il ricorso di Rangers S.r.l. relativo al servizio di vigilanza nella Galleria degli Uffizi
Pubblicato il: 9/26/2024
Nel contenzioso, Rangers S.r.l. è affiancata dall'avvocato Riccardo Paparella; il Corpo Vigili Giurati S.p.A. è assistito dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando e Matteo Valente.
Con la sentenza n. 00068/2024 Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto il ricorso proposto dalla società Rangers s.r.l. contro il Ministero della Cultura – Galleria degli Uffizi, nonché nei confronti della società Corpo Vigili Giurati s.p.a., per l’annullamento dell’aggiudicazione a quest’ultima del servizio di sicurezza con sorveglianza armata notturna della portineria di Bacco di Palazzo Pitti e Loggia dei Lanzi -Piazzale degli Uffizi, per un periodo di dodici mesi, con importo a base di gara di euro 449.680,00, da affidare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il tribunale – dato atto dei due motivi di ricorso e della resistenza del Ministero e della controinteressata – ha ritenuto infondati i motivi, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva. Dopo aver enunciato i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta, ha evidenziato che “nel caso di specie le valutazioni effettuate dall’amministrazione, per il tramite della commissione di gara e del RUP, riportate nei verbali di valutazione dell’anomalia dell’offerta datati 19.09.2023 e 18.10.2023 (cfr. doc. 11 allegato al ricorso), non presentano, alla luce dei richiamati canoni ermeneutici individuati dalla giurisprudenza, i vizi lamentati nel ricorso”. Quindi ha esaminato e respinto le singole censure.
Rangers s.r.l. ha proposto appello con due motivi, il primo dei quali articolato in sei censure. La società Corpo Vigili Giurati s.p.a. si è costituita per resistere all’appello, riproponendo ex art. 101, comma 2, c.p.a. le eccezioni di inammissibilità del ricorso, già assorbite in primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della società Corpo Vigili Giurati s.p.a., che liquida nell’importo complessivo di € 4000,00, oltre accessori come per legge. Compensa le spese tra l’appellante e le amministrazioni appellate.