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Respinto il ricorso dell'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. contro il MIT


Pubblicato il: 9/27/2024

Nel contenzioso, Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. è affiancata dall'avvocato Maurizio Zoppolato.

La controversia riguarda la perizia di variante, presentata da Autostrada Brescia Verona-Vicenza-Padova s.p.a. (di seguito: “società Autostrada”) e approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture 19 novembre 2021 n. 0030704 “M_INF.SCVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0030704”, riguardante il “Lotto 10 Tratto tra i nodi S. Margherita d'Adige – Piacenza d'Adige dal km 36+800 al km 40+450”, nella parte in cui non sono stati ammessi a investimento il maggior importo di € 88.873,81 per il capitolo “Allargamento piattaforma stradale per la realizzazione piste di svincolo casello di Santa Margherita d'Adige sud” e il maggior importo di € 54.018,72 per il capitolo “Strade poderali”, oltre che per la parte in cui stralcia la voce “Imprevisti” dal capitolo relativo alle somme a disposizione per un importo di € 101.420,43.

La società Autostrada ha impugnato il decreto di approvazione della variante nei termini suddetti, oltre che la relazione istruttoria della Divisione 5 della Direzione Generale per le strade e autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali (DGVCA) del 12 novembre 2021 n. 0030093, denominata “M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIALE.Int.0030093”, presentando altresì, in via subordinata, domanda di risarcimento dei danni per la ritardata adozione dei provvedimenti gravati, previa declaratoria dell’illegittimità del ritardo, nella misura di € 101.420,43.

 Il Tar, con sentenza 21 luglio 2023 n. 1102, ha respinto il ricorso.

La società Autostrada ha appellato la sentenza con ricorso n. 1392 del 2024.

Nel corso del giudizio di appello si è costituito il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata. Spese del presente grado di giudizio compensate.