Respinto il ricorso di Critical Care Italia per la fornitura di medicinali nelle ASL liguri
Pubblicato il: 9/27/2024
Nella vertenza, Critical Care Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Vittorio Miniero; Regione Liguria è assistita dagli avvocati Marina Crovetto e Valerio Tallini: Baxter S.p.A. è difesa dall'avvocato Riccardo Arbib.
Con il ricorso rubricato al n. 254/2024 di R.G., la società Piramal Critical Care Italia S.p.A. ha adito il T.A.R. per la Liguria al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti dalla Regione Liguria, con verbale prot. 2024-0243023 del 29 febbraio 2023 ed in relazione al lotto n. 2215, avente ad oggetto il principio attivo “Sevoflurano”, dalla procedura concernente “Appalto Specifico per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Liguria, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano per un periodo di mesi ventiquattro, con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici, lotti n. 2595, numero gara 8960141, importo presunto di gara triennale € 3.410.137.826,42761”, nonché del provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto con decreto n. 2050 del 21 marzo 2024 a favore della società Baxter S.p.A., impugnato con motivi aggiunti.
Va fin da subito evidenziato che l’estromissione della ricorrente dalla gara era scaturita dalla ritenuta non conformità rispetto alle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato - il quale richiedeva che il contenitore del farmaco fosse “resistente alla rottura” - del prodotto - denominato Sevoflurane Piramal AIC N. 041479039 da essa offerto, essendo il liquido anestetico contenuto in un flacone in vetro: in particolare, rilevava la stazione appaltante che “la ditta presenta in sede di gara il solo aic 041479039 corrispondente a “un flacone in vetro da 250 ml”. Tale materiale non rispetta le caratteristiche tecniche del capitolato che richiede espressamente di essere resistente alla rottura”.
Il T.A.R. ligure, con la sentenza (in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a.) n. 275 del 20 aprile 2024, pur escludendo i profili di inammissibilità dell’impugnativa principale addotti dalle parti resistenti (e relativi, essenzialmente, alla tardiva impugnazione della asserita clausola escludente presente nel Capitolato tecnico), ha respinto sia il ricorso che i relativi motivi aggiunti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4396/2024 e sul relativo appello incidentale, respinge il primo e dichiara conseguentemente improcedibile il secondo.