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Respinto il ricorso di Ges.Co Ambiente per il servizio di smaltimento rifiuti in Campania


Pubblicato il: 9/27/2024

Nel contenzioso, Ges.Co. Ambiente S.c.r.l. è affiancata dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio Ges.Co Ambiente, società consortile a responsabilità limitata (in prosieguo solo “GESCO”), affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Campania, riassumeva il giudizio proposto nei confronti della Fibe Campania S.p.A., divenuta in seguito Fibe S.p.A. (in prosieguo solo “FIBE”) avanti al Tribunale ordinario di Salerno, finalizzato ad ottenere il pagamento, a titolo di risarcimento o indennizzo, di prestazioni relative al servizio di raccolta, trattamento e smaltimento di r.s.u., prestazioni che GESCO assumeva aver espletato nel periodo 1° marzo – 31 luglio 2004 in sostituzione di FIBE, la quale, nel periodo indicato, era affidataria del servizio, affidatole dal Commissario di Governo nominato ai sensi dell’art. 5 della L. n. 225/92, in forza di convenzione n. 52/2001.

Con sentenza del Tribunale di Salerno n. 989 del 3 marzo 2016 veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di cui sopra, sicché GESCO ritualmente riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo per la Campania, sede di Salerno.

FIBE si costituiva in primo grado svolgendo ricorso incidentale, al fine di sentir dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo inoltre di essere manlevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento della Protezione Civile – Unità Tecnica Amministrativa, quali successori del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti.

In esito al giudizio il TAR adìto ha respinto sia il ricorso principale di GESCO che il ricorso incidentale di FIBE.

 Il TAR, ritenuta infondata l’eccezione di incompetenza sollevata da FIBE, respingeva la domanda di GESCO sul presupposto che il servizio da questa svolto nel periodo 1° marzo – 31 luglio 2004, comandatole dal Commissario di Governo, non fosse collegato causalmente a un inadempimento di FIBE, trovando causa diretta nelle ordinanze commissariali n. 16 e 25 del 2004 e non nell’inadempimento di FIBE alle obbligazioni su essa gravanti. Il TAR ha inoltre osservato che per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive era previsto, a favore di GESCO, un compenso aggiuntivo da corrispondersi previa rendicontazione dell’attività: non lamentando, e non dimostrando, GESCO un danno “differenziale”, il TAR riteneva non configurabile neppure un danno ingiusto, oggetto di possibile risarcimento. La domanda ex art. 2041 c.c. formulata da GESCO veniva dichiarata dal TAR inammissibile in ragione della sua natura sussidiaria. Infine il TAR dichiarava improcedibile il ricorso incidentale di FIBE.

Avverso l’indicata sentenza ha proposto appello GESCO.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 4.000,00 (quattromila) a favore di ciascuna delle controparti costituite.