Accolto il ricorso di Ceva Logistics Italia relativo alle violazioni del regolamento TARI e TARES
Pubblicato il: 9/27/2024
Nella vertenza, Ceva Logistics Italia S.r.l. è affiancata dall'avvocato Marina Colombo; il Comune di Castel San Pietro Terme è assistito dall'avvocato Marco Annecchino.
La Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo in sede di rinvio per annullamento della precedente decisione da parte della sentenza della Cassazione n. 8222 del 14 marzo 2022, ha accolto l’appello della Hera s.p.a.
Ricorre in cassazione la contribuente Ceva logistics s.r.l. con due motivi di ricorso (1- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli art. 111, Costit. E 132 cod. proc. civ.; 2- violazione degli art. 62, d. lgs. 507 del 1993, art. 195, d. lgs., n. 152 del 2006, art. 14, d. lgs. n. 201 del 2011, art. 1, comma 649, legge n. 147 del 2013, violazione d. lgs. 116 del 2020 e 16 del 2014, violazione regolamento Tares e Tari del Comune di Castel San Pietro Terme e della circolare M.E.F. del 12 aprile 2021, per aver sottoposto a tassazione tutte le aree senza escludere quelle esenti per legge indicate anche dalla sentenza rescindente della Cassazione).
Il Comune di Castel San Pietro Terme ha resistito con controricorso, come integrato da successiva memoria di replica.
Hera s.p.a. è rimasta intimata.
La Procura generale della Cassazione ha depositato conclusioni scritte, ribadite anche in udienza, di accoglimento del ricorso.
La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.