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Accolto il ricorso di Hera S.p.A. per il recupero degli importi TARI del 2014


Pubblicato il: 9/28/2024

Nella vertenza, Hera S.p.A. è affiancata dall'avvocato Marco Annecchino; Ceva Logistics Italia S.r.l. è assistita dall'avvocato Marina Colombo.

 Hera spa (società di gestione del servizio rifiuti del Comune di Castel San Pietro Terme) propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di pagamento notificati a Ceva Logistics Italia srl in recupero di Tari 2014 (secondo semestre; per il primo semestre è stato accolto il ricorso di Hera s.p.a. dalla Cassazione n. 8222 del 2022). La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che nel corso del giudizio di primo grado la società contribuente aveva documentalmente dimostrato che su gran parte delle aree occupate esistevano solo magazzini che producevano rifiuti speciali da imballaggi terziari, smaltiti in via autonoma dalla stessa Ceva a mezzo di un operatore specializzato, pagando direttamente il servizio in questione; - per contro, Hera non aveva dimostrato il fondamento della pretesa impositiva e, segnatamente, non aveva provato l'asserita circostanza che nelle aree occupate dai magazzini che producevano rifiuti speciali smaltiti in via autonoma vi fosse, invece o in concomitanza, anche la produzione di ordinari rifiuti urbani al cui smaltimento provvedesse la stessa Hera spa.

Resiste con controricorso Ceva Logistics Italia srl.

La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.

La Procura generale della Cassazione ha presentato conclusioni, ribadite in udienza, di accoglimento del ricorso.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna in diversa composizione.