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Accolto il ricorso di Metro Italia S.p.A. contro il Comune di Bari in materia di contributo TARES


Pubblicato il: 9/30/2024

Nella vertenza, Metro Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Livia Salvini e Alfredo Sardella; il Comune di Bari è difeso dagli avvocati Fabio Caiaffa e Alessandra Baldi.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza n. 1918/5/19 depositata il 18 giugno 2019 e non notificata, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Bari ed in riforma della sentenza della Commissione Provinciale di Bari n. 2448/12/16, che aveva annullato l’avviso di pagamento di € 169.969,00 per Tares 2013, rigettava il ricorso originario proposto dalla società contribuente Metro Italia S.p.A., già Metro Italia Cash and Carry S.p.A.

I giudici di appello, nel premettere che il Consiglio comunale di Bari con delibera n. 57/2013, in modo pienamente legittimo, aveva stabilito che “sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio le sostanze non pericolose di cui è allegato A, provenienti dai locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali di servizi e da attività sanitarie (…)”, osservavano che erano da considerarsi assimilati ai rifiuti urbani gli scarti prodotti della società contribuente, con particolare riguardo alle plurime tipologie di imballaggi utilizzati l'ambito della sua attività di “grossista”. Precisavano, ancora, che la Metro Italia S.p.A. non aveva provveduto, come sarebbe stato suo onere, a comunicare all’ente impositore l’esatta delimitazione delle aree che non concorrevano alla delimitazione della superficie imponibile - dovendosi ritenere la denunzia presentata in data 4 ottobre 1999 generica e priva di rilevanza sul punto - e che, svolgendo la società una doppia attività di vendita all’ingrosso e di vendita a rivenditori, utilizzatori professionali ovvero semplici possessori di partita IVA, sebbene risultava che venivano prodotti in maniera “prevalente e continuativa” rifiuti speciali, andava considerato che nei medesimi locali si producevano anche rifiuti da imballaggi assimilabili, in tutto e per tutto, agli urbani in virtù della promiscuità al consumo dei suoi clienti pacificamente riconducibili alla loro indiscussa oggettiva libertà di acquisto e di utilizzo. Rilevavano, infine, quanto alla contestazione relativa alla categoria e tariffa applicata per la zona destinata a uffici, che non risultava che la società avesse ottemperato ai suoi obblighi dichiarativi sul punto, pertanto, correttamente applicandosi la categoria 25 in assenza di un'apposita segnalazione affinché potesse essere applicata la categoria 11 del regolamento.

Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, la Metro Italia S.p.A.

Il Comune di Bari resiste con controricorso, eccependo in via preliminare, la inammissibilità del ricorso ex art.360-bis n.1) cod. proc. civ. in quanto, a suo dire, i motivi di impugnazione non rispetterebbero il principio per cui nel ricorso per cassazione ove è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n.3 cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e, sotto altro profilo, l’inammissibilità del ricorso per difetto di c.d. autosufficienza.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo di ricorso, assorbiti il sesto, l’ottavo ed il nono; rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.