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Accolto il ricorso di Hyperion Energy per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Ugento


Pubblicato il: 10/1/2024

Nella vertenza, Hyperion Energy S.r.l. è affiancata dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani; il Comune di Ugento è assistito dall'avvocato Antonio Quinto.

La ricorrente appellante, impresa attiva nel settore della produzione di energia da fonte rinnovabile, ha presentato al Comune di Ugento, intimato appellato, la procedura abilitativa semplificata - PAS 26 ottobre 2022 prot. n.29470, per realizzare un impianto fotovoltaico a terra, della potenza di picco di 999 kW, sul terreno situato a Ugento, in località Cupelle, distinto al relativo catasto al foglio 24, particelle 193 e 266 (cfr. all. 1 al ricorso di I grado, diniego impugnato, ove gli estremi dell’intervento).

Ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 3 marzo 2011 n.28, per realizzare gli impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza inferiore ad una certa soglia è prevista la citata procedura abilitativa semplificata, meno onerosa rispetto all’autorizzazione da richiedere in via ordinaria.

La PAS in questione è istituto concettualmente analogo alla segnalazione certificata di inizio attività- SCIA.

A fronte di ciò, sempre in base al comma 2 dell’art. 6, decorso un termine senza interventi del Comune, l’interessato può iniziare i lavori.

La norma suddetta fa comunque salve “l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica o l'accertamento di compatibilità paesaggistica, se previsti”, come è nella specie. Per implicito, ma inequivocabilmente, la ricorrente appellante ha ritenuto di presentare la PAS suddetta in applicazione di questa norma: lo si desume, in particolare, dalla relazione tecnica (all. 5 ricorso di I grado, p. 24 del file), là dove essa evidenzia che l’intervento si localizza in prossimità di una cava dismessa e qualifica l’area come “area idonea”.

Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso proposto dall’interessata contro il provvedimento suddetto, contro l’accertamento di compatibilità limitato a 200 kW e contro gli altri atti di cui in epigrafe, ritenendo in sintesi corretto e congruo l’operato del Comune.

Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.2438/2024 R.G.), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di I grado (n. 557/2023 R.G.) annulla ai sensi di cui in motivazione i provvedimenti 8 marzo 2023 n.17 e 11 aprile 2023 prot. n.11707 del Responsabile di procedimento del Comune di Ugento. Spese compensate.