Il CdS conferma la regolarità dell'iter procedurale per il nuovo centro sportivo del Brescia Calcio
Pubblicato il: 9/30/2024
Nella vertenza, Tonucci & Partners, con un team composto dagli avvocati Giorgio Altieri, Alberto Fantini, Luca Spaziani e Giuseppe De Gregorio, e con l’avvocato Luca Bonavitacola di Brescia, hanno affiancato Brescia Holding S.p.A. ed Eleonora Immobiliare S.p.A.
Brescia Holding S.p.A. ed Eleonora Immobiliare S.p.A. hanno ottenuto una importante vittoria in Consiglio di Stato nel giudizio di appello promosso da Legambiente e alcuni privati in opposizione alla realizzazione del nuovo centro sportivo del Brescia nel Comune di Torbole Casaglia.
In particolare, nel giudizio di primo grado, gli appellanti avevano impugnato con il ricorso introduttivo, l’inclusione dell’area nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni - PAV con contestuale sdemanializzazione e alienazione a mezzo di asta pubblica. Inoltre, l’aggiudicazione dell’area a Brescia Holding s.p.a. e il successivo atto di trasferimento del primo giugno 2018. Con un secondo atto di motivi aggiunti, gli atti di approvazione della variante parziale al PGT, con esclusione della stessa dalla valutazione ambientale strategica VAS; con un terzo atto di motivi, il permesso di costruire convenzionato rilasciato a Immobiliare Eleonora s.p.a., insieme alla convenzione urbanistica e ai pareri presupposti.
Il Consiglio di Stato ha respinto i motivi di appello di Legambiente e degli altri privati, confermando in toto la correttezza dell’iter procedurale seguito dal Comune di Torbole Casaglia, anche in ragione dell’altrettanto regolare approvazione da parte del Comune di un nuovo schema di convenzione urbanistica e di un nuovo permesso di costruire convenzionato, oggetto pure questi ultimi di un separato ricorso al TAR Brescia, di recente respinto con sentenza del 19 giugno 2024.
La sentenza del Consiglio di Stato ha, da un lato, confermato la sequenza procedimentale corretta per l’inserimento di un’area nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni (PAV) alla luce della disciplina della Regione Lombardia e, dall’altro, riconfermato l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale la valutazione dei possibili effetti sull’ambiente di un piano o programma, al fine di assoggettarlo o meno alla VAS, è connotata da un’ampia discrezionalità tecnica e amministrativa.