Accolto il ricorso di I.T.R. S.r.l. in materia IVA, IRAP e IRES
Pubblicato il: 10/2/2024
Nel contenzioso, I.T.R. S.r.l. è affiancata dagli avvocati Paola Ramadori e Domenico D'Arrigo.
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della I.T.R. s.r.l. di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP e IRES degli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, la Società ricorre, affidandosi a sei motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che ha depositato atto al solo fine dell’eventuale partecipazione, poi avvenuta, alla pubblica udienza) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, aveva integralmente riformato la decisione di primo grado di accoglimento dei ricorsi riuniti.
In particolare, il Giudice di appello, dato atto di avere sentito i rappresentanti delle parti e premesso di riportarsi a quanto già deciso con altra sentenza resa tra le stesse parti per due annualità diverse, riteneva, innanzitutto, inutilizzabili in giudizio i documenti che non erano stati forniti ai verificatori in sede di accesso in quanto dal p.v.c. si rilevava un comportamento del tutto ostativo da parte del legale rappresentante della ricorrente che giunge persino alla falsificazione del libro matricola. In ordine al merito della pretesa impositiva, riteneva che l’Ufficio avesse fornito elementi gravi precisi e concordanti circa l’indeducibilità dei costi (quali prima tra tutti l’inesistenza fiscale delle imprese emittenti le fatture, prive di dipendenti) mentre la contribuente non era stata in grado di dimostrare chi avesse effettuato i lavori né fosse stata in grado di dimostrare l’effettivo costo sopportato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
La Società ha depositato istanza con la quale ha chiesto, ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29.12.2022 n.197, la sospensione della controversia dichiarando la sua intenzione di avvalersi della definizione agevolata dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione prevista dall’art.1 commi da 186 a 203 della legge 29.12.2022 n.197.
Trascorsi i termini per la presentazione della suddetta istanza la Società, avendo scelto di non avvalersi della definizione agevolata, ha chiesto la trattazione del ricorso.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia/Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.