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La Cassazione si pronuncia sul ricorso di REA S.p.A. in materia TARES e TARSU


Pubblicato il: 10/3/2024

Nella vertenza, REA Rosignano Energia Ambiente S.p.A. è affiancata dagli avvocati Marco Salvi e Laura Salvi; Ceva Logistics Italia S.r.l. è assistita dall'avvocato Davide Pivi.

Come emerge dalla narrativa della sentenza impugnata, oggetto di controversia è la fattura n. 29 del 3 agosto 2015, relativa alla Tia per l'anno 2012, con la quale l’amministrazione comunale di Collesalvetti rideterminava, ai fini dell’imposta, l’area occupata dalla società, negando l’invocata esenzione sulle superfici escluse dalla contribuente.

La società aveva impugnato la fattura TIA facendo leva sulla illegittimità dell’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani operata dal Comune di Collesalvetti, nonché sulla carenza motivazionale dell’atto impugnato, chiedendo l'applicazione dell'esenzione dalla imposta per l’area delimitata nella planimetria allegata alla denuncia ex art. 70 d.lgs.507/92.

I giudici di prossimità – con sentenza n. 1321/2017 – accoglievano il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale della Toscana, nel confermare la decisione di prime cure, respingeva l’appello proposto dalla concessionaria Rea Rosignano Energia Ambiente spa avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Livorno, assumendo: che l'articolo 198 del d.lgs 152/2006 autorizza il regolamento comunale all'assimilazione per qualità e quantità di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'articolo 195 comma 2, lettera e) del medesimo decreto; che il Comune di Collesalvetti non aveva inserito gli imballaggi terziari tra i rifiuti assimilati agli urbani in virtù, peraltro, di un divieto esplicito imposto dall'articolo 226 del d.lgs. citato; che la società Ceva aveva chiesto la disapplicazione di una norma regolamentare che non sussisteva, ma che per ciò solo non rendeva inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare l'applicazione della tariffa in assenza del presupposto impositivo e cioè della produzione di rifiuti urbani; che la normativa in materia di TARSU esclude dalla tassazione le superfici dove si producono rifiuti speciali smaltiti a proprie spese dai produttori; norma ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche alla TIA.

La suindicata concessionaria propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato tramite posta elettronica certificata alla concessionaria, articolando cinque motivi di impugnazione.

Replica con controricorso e sintetiche memorie la società Ceva Logistic.

La Cassazione accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, respinti i primi due ed assorbito l’ultimo; cassa la sentenza impugnata con riferimento alle censure accolte, e rinvia per il riesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.