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Rigettato il ricorso di Ascopiave S.p.A. contro Agenzia delle Entrate


Pubblicato il: 10/4/2024

Nella vertenza, Ascopiave S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alessandro Voglino e Roberto Limitone.

Ascopiave SPA ricorre, con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’addizionale Ires settore petrolio e gas per gli anni di imposta dal 2011 al 2014, ex art. 81 commi 16/18 del DL 112/2008 (c.d. Robin tax), presentata il 29.12.2015, ha respinto l’appello della società, confermando la decisione di primo grado.

La CTR ha ritenuto che la sentenza n. 10/2015 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l’illegittimità della norma a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. della Repubblica (11.2.2015) - non producesse effetti con riferimento agli anni in oggetto, osservando che «(…) l’addizionale di imposta è divenuta illegittima, e l’averla pagata dà diritto al rimborso, solo a partire da quella data, e non per i periodi antecedenti, essendo l’illegittimità della legge dichiarata solo per il periodo successivo al 12.2.2015».  

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

 Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Michele Di Mauro, ha depositato tempestiva requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 16.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.