Accolto il ricorso di Manifattura Valcismon S.p.A. relativo ad un credito d'imposta per l'anno 2007
Pubblicato il: 10/7/2024
Nel contenzioso, Manifattura Valcismon S.p.A. è affiancata dall'avvocato Claudio Lucisano.
La Manifattura Valcismon S.p.A., avendo maturato per l'anno 2007 un credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo pari ad euro 32.541,00 ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 296/06 e non avendo immediatamente usufruito di tale credito, stante l'incapienza delle imposte dovute, lo portava in compensazione nell’anno 2009.
In data 28.03.2013 l'Agenzia delle Entrate emetteva l'atto di recupero del credito di imposta n. T6QCRAC00001 a mezzo del quale contestava l’utilizzo nell’anno 2009 del predetto credito, maturato nel 2007, e procedeva al recupero integrale dello stesso, irrogando sanzioni pari al 100% del credito contestato.
Il disconoscimento veniva motivato dall'Amministrazione sul presupposto che il credito di imposta utilizzato in compensazione fosse inesistente, perché privo di nulla osta e oggetto di diniego.
Avverso tale provvedimento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Belluno, chiedendo che ne venisse disposto l'annullamento, denunciando: i) in via preliminare il difetto di motivazione in violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/1973 e 7 L. n. 212/2000; ii) nel merito in via principale l’infondatezza della ripresa in quanto fondata su una applicazione retroattiva dell'art. 29 D.L. n. 185/2008 in violazione dell'art. 3 dello Statuto del contribuente; iii) in ogni caso per l’errata quantificazione del recupero e iv) per l’errata quantificazione della sanzione, in violazione dell'art. 27 commi 16 e ss. del D.L. n. 185/2008, stante l’assenza del presupposto dell'utilizzo di un credito “inesistente”.
Le ragioni della società contribuente non trovavano accoglimento nei gradi di merito, con rigetto dell’appello da parte della CTR del Veneto con sentenza n. 1722/2015 depositata il 16/11/2015.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.