La Cassazione accoglie il ricorso di Metro Italia S.p.A. contro il Comune di Modena
Pubblicato il: 10/8/2024
Nella vertenza, Metro Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Livia Salvini e Alfredo Sardella; il Comune di Modena è assistito dall'avvocato Stefano Maini.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 63/1/2023, depositata in data 9 gennaio 2023 e non notificata, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Modena n. 866/1/2017 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla controversia quanto agli addebiti della tariffa ambientale per l’anno 2012, assegnando termine per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario di tale controversia; rigettava il ricorso proposto dalla contribuente Metro Italia S.p.A. (già Metro Italia Cash and Carry S.p.A.) nei confronti del Comune di Modena e della società di riscossione Hera S.p.A. avverso gli avvisi Tares 2013, Tari 2014 e 2015, compensando le spese del grado.
I giudici di appello, nel richiamare i principi fissati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11130/2021, osservavano che l’istanza presentata dalla società contribuente in data 18 gennaio 1997, al fine di ottenere l’esclusione della tassazione del magazzino all’ingrosso della superficie di mq. 10.297 ai sensi del d.lgs. 507/93, art. 62 terzo comma, alla quale aveva fatto seguito in data 24.2.1997 la comunicazione da parte del Comune che la tassa sarebbe stata applicata per la sola superficie di mq. 807, con detassazione della superficie di mq. 10.297, non costituiva circostanza impeditiva al diverso mutato orientamento assunto dal Comune con la notifica degli avvisi per le annualità in contestazione; che, premesso che era pacifico in causa che in base al regolamento comunale dovevano essere esclusi dalla raccolta soltanto i rifiuti da imballaggi terziari e che risultava dimostrato che nella zona in questione era attiva la raccolta differenziata, la società non aveva comprovato gli elementi concreti per superare la “presunzione legale di produttività di rifiuti” non avendo la contribuente dimostrato che i rifiuti per i quali provvedeva ad autonomo smaltimento erano i soli rifiuti prodotti sulla superficie per la quale aveva chiesto l’esenzione e che trattavasi di rifiuti da imballaggi terziari; che la giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso di ritenere che incombe sull’impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, essendo, comunque, previsto un onere di informazione al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile ponendosi, tale esclusione, come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, la Metro Italia S.p.A., illustrati con successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto e l’ottavo; rigetta il primo, il secondo, il terzo, il settimo ed il nono motivo. Cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia la causa alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.