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Confermata a Diapath S.p.A. l'aggiudicazione del servizio di fornitura di contenitori per il trasporto di campioni bioptici


Pubblicato il: 10/8/2024

Nella vertenza, Regione Liguria è affiancata dagli avvocati Andrea Bozzini e Aurelio Domenico Masuelli; Diapath S.p.A. è assistita dall'avvocato Luciano Pennacchio.

Nel presente giudizio si controverte sulla legittimità dell’esclusione della Diapath S.p.a. dalla procedura di gara aperta per la fornitura di contenitori di sicurezza preriempiti di formalina per conservazione e trasporto di campioni bioptici per Anatomia Patologica occorrenti alle AA.SS.LL. EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria.

Con ricorso in appello notificato il 12 aprile 2024 e depositato il 16 aprile successivo, la Regione Liguria ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza del Tar Liguria, Sezione I, 17 gennaio 2024, n. 18, resa tra le parti e non notificata, che ha accolto il ricorso proposto dalla Diapath S.p.A.

 La sentenza impugnata ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione della società ricorrente in primo grado per violazione della disposizione capitolare relativa al lotto 3, che prevede, a pena di esclusione, la fornitura di contenitori di sicurezza per la conservazione ed il trasporto di campioni biobtici della capacità compresa tra 60 e 100 ml. Secondo il Tar la disposizione del Capitolato deve intendersi nel senso che i dispositivi in questione debbano essere valutati per la propria capacità di contenere il liquido prescritto e non, come ha ritenuto la stazione appaltante, in ragione della quantità di fissativo (formalina) che in essi viene inserito.

L’appellante affida il gravame a tre mezzi di doglianza.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando, respinge l’appello (n.r.g. 3076 2024). Condanna la Regione Liguria alla rifusione delle spese del grado in favore della società appellata, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre oneri.