Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Accolto l'appello di A. Menarini Diagnostics per la fornitura di sistemi per il monitoraggio della glicemia


Pubblicato il: 10/7/2024

Nel contenzioso, A. Menarini Diagnostics S.r.l. è affiancata dagli avvocati Domenico Iaria e Ivan Marrone; Roche Diabetes Care Italy S.p.A. è assistita dagli avvocati Andrea Manzi, Jacopo Emilio Paolo Recla e Lara Bonoldi. La Società Regionale per la Sanità S.p.A. è affiancata dall'avvocato Fabio Aprea; l'Asl Avellino è difesa dagli avvocati Mariagiusy Guarente e Marcello Abbondandolo.

A. Menarini Diagnostics e Roche Diabetes Care Italy S.p.A. hanno partecipato alla procedura di gara per l’affidamento di un Accordo Quadro con una pluralità di operatori economici avente ad oggetto la fornitura dei “Sistemi per il monitoraggio della glicemia e dei dispositivi per la somministrazione dell’insulina destinate alle Aziende Sanitarie del territorio campano” indetta da So.Re.Sa S.p.a., centrale di committenza della Regione Campania e, all’esito della procedura, sono risultate tra gli aggiudicatari del lotto 1 avente ad oggetto “Sistema per l’automonitoraggio della glicemia con funzionalità tecnologica di base”.

Appreso che, con comunicazione del 13 ottobre 2023 della competente Direzione regionale, rivolta alle Aziende sanitarie e ai medici, la So.Re.Sa. e le Aziende Sanitarie Locali si sarebbero determinate ad acquistare e distribuire ai pazienti non solo il sistema offerto in gara dalla Roche, ma anche un altro modello di glucometro e di strisce, dalla stessa distribuito e denominato “Accu-Check Instant”, Menarini ha adito il TAR per la Campania sull’assunto che fosse stato perpetrato un illegittimo affidamento diretto e ha dedotto con un unico motivo la violazione degli artt. 50 del d.lgs. n. 36/2023 e 36 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei principi di concorrenza, pubblicità, trasparenza ed evidenza pubblica.

Il Consilgio di Stato ha accolto l’appello limitatamente al primo motivo di censura, con conseguente riforma della pronuncia declinatoria di giurisdizione nel senso dell’affermazione della potestas iudicandi del giudice amministrativo e rimessione al primo giudice per la delibazione dell’intera res controversa.

La peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.