Accolto in parte l’appello di Philips S.p.A. contro Consip S.p.A.
Pubblicato il: 10/9/2024
Nella vertenza, Philips S.p.A. è affiancata dagli avvocati Guido Bardelli, Maria Alessandra Bazzani, Francesca Maria Colombo e Andrea Manzi; Consip S.p.A. è assistita dall'Avvocatura Generale dello Stato; Ge Medical Systems Italia S.p.A. è difesa dell'avvocato Giovanni Mania.
Con bando pubblicato in G.U.U.E. il 26 settembre 2021, Consip ha indetto una procedura aperta, finanziata con i fondi del PNRR, per l’affidamento di un accordo quadro - ex art. 54, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - avente ad oggetto la fornitura di “Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla “Big Bore” e Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 3 - ID 2533”.
La gara, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 16 (con attribuzione di max 80 punti alla qualità e 20 punti al prezzo), è stata suddivisa in 2 lotti, con base d’asta complessiva di € 276.496.000,00 oltre I.V.A..
In relazione al lotto 1 - relativo a n. 154 “Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla “Big Bore”, per un accordo quadro di durata annuale e con importo non superabile di € 129.052.000,00 oltre I.V.A. - si sono classificate nel seguente ordine GE Medical Systems Italia, Philips, Siemens, Canon e Fora.
Secondo la struttura tipica dell’accordo quadro – per natura atto a garantire una ripartizione dell’appalto anche fra i graduati diversi dal primo – è stato previsto, in favore dei cinque classificati, il diritto alla fornitura del seguente numero di macchine: 60 risonanze a GE; 42 risonanze a Philips; 28 risonanze a Siemens; 24 risonanze fra Canon e Fora, senza predeterminazione di quote.
Sennonché, con ricorso R.G. n. 5925/23 radicato innanzi al TAR Lazio, Philips ha gravato gli esiti del lotto 1, assumendo il diritto ad ottenere la fornitura di 18 macchinari in più e contestando a tal fine il merito tecnico dei giudizi espressi dalla Commissione, ovverosia: la pretesa non conformità dell’offerta tecnica di GE al criterio di valutazione sub art. 17, p.to 1.3, del capitolato d’oneri, rispetto al quale l’odierna prima graduata avrebbe meritato zero punti; la pretesa violazione del paragrafo 3 dell’“Allegato B - Protocollo a supporto della valutazione clinica delle bioimmagini - Lotto 1”, che avrebbe dovuto condurre GE ad ottenere, in relazione al criterio di valutazione relativo alle bioimmagini, zero punti; la pretesa erronea valutazione dell’offerta di Philips rispetto al criterio di valutazione n. 1.2. del Capitolato d’Oneri, in relazione al quale la ricorrente asserisce di meritare il massimo punteggio di 2,5.
Le censure sono state oggetto anche di una previa istanza in autotutela di Philips, alla quale Consip, dopo aver riconvocato la Commissione per tutte le rivalutazioni del caso, ha fornito una risposta negativa, confermando la piena conformità dell’offerta di GE e l’inidoneità della soluzione di Philips rispetto al criterio di valutazione n. 1.2. del Capitolato d’Oneri.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con la sentenza ora impugnata n. 12474 nel 2023.
L’atto di appello qui in esame, al quale controdeducono e resistono sia Consip che GE, ripropone con rinnovato sforzo argomentativo le tematiche del giudizio di primo grado. Il Collegio ha respinto il quarto motivo di appello, inteso a censurare la statuizione con la quale il TAR ha ritenuto di poter “… respingere anche i motivi aggiunti, stante la sostanziale identità di questi ultimi rispetto alle censure veicolate con il ricorso introduttivo.”
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente al terzo motivo, dal che conseguono, impugnata, l’annullamento in parte qua dell’aggiudicazione e l’obbligo conformativo in capo alla stazione appaltante di rideterminarsi sul punto. Spese compensate.