Accolto il ricorso di Agsm Aim Energia S.p.A. contro Pavia Acque
Pubblicato il: 10/10/2024
Nel contenzioso, Agsm Aim Energia s.p.a. è affiancata dall'avvocato Germana Cassar; Pavia Acque s.c.a.r.l. è assistita dagli avvocati Francesco Adavastro e Paolo Re.
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia, Agsm Aim Energia s.p.a. impugnava il provvedimento con il quale Pavia Acque s.c.a.r.l. aveva escusso la polizza rilasciata da Amissima Assicurazioni s.p.a. ex art. 93 d.lgs. n. 50 del 2016, nonché “il presupposto atto di revoca in danno della ricorrente emesso in pari data nonché, ove occorrer possa, quello di aggiudicazione provvisoria, oltre alle successive richieste di escussione notificate dalla Stazione Appaltante alla compagnia di assicurazione”.
La ricorrente partecipava alla gara formulando un’offerta al rialzo di euro/MWh 99,35 (primo punto di prelievo), euro/MWh 99,25 (secondo punto di prelievo) ed euro/MWh 82,45 (terzo punto di prelievo). L’offerta era garantita dalla polizza n. 69/02/803884012, di importo pari a euro 48.000.
La gara veniva aggiudicata ad Enegan s.p.a., che tuttavia si rifiutava di stipulare il contratto Si provvedeva quindi ad aggiudicare la gara alla seconda classificata Egea Commerciale s.p.a., che però analogamente rifiutava la stipula.
Con sentenza 14 marzo 2022, n. 598, il giudice adito dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, da declinarsi in favore di quello ordinario.
Avverso tale decisione Agsm Aim Energia s.p.a. ha proposto appello, articolando i seguenti motivi di impugnazione: 1) Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo – Error in procedendo e in iudicando – Violazione dell’art. 133 c.p.a. – Violazione degli artt. 30, 32 e 96 del d.lgs. 50/2016. 2) Segue: sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo – Error in procedendo e in iudicando – Violazione dell’art. 133 c.p.a. – Violazione degli artt. 30, 32 e 96 del d.lgs. 50/2016. 3) Violazione dell’art. 93 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per difetto istruttoria e motivazione. 4) Segue: violazione del combinato disposto dell’art. 32 commi 7 e 8 del d.lgs. 50/2016. Nuovamente violazione dell’art. 93 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Violazione dei principi di correttezza e buona fede. Eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento dalle finalità del procedimento. 5) Segue: violazione dell’art. 7 della l. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. 6) Violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento dalle finalità del procedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà con atti precedenti. Irragionevolezza e illogicità manifeste.
Con il primo motivo di appello Agsm Aim Energia s.p.a. deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la controversia da lei instaurata contro il provvedimento di revoca e contestuale escussione della fideiussione ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto dichiarando, in riforma della sentenza impugnata, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e conseguentemente disponendo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma primo Cod. proc. amm., la rimessione della causa al Tribunale amministrativo della Lombardia, per l’ulteriore prosecuzione del giudizio di primo grado. Spese del doppio grado compensate.