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Respinto il ricorso di AOM Conserve Alimentari relativo alle quote di emissione


Pubblicato il: 10/10/2024

Nel contenzioso, AOM Conserve Alimentari - Soc. Coop. Agr. in liquidazione è affiancata dagli avvocati Francesco Fonderico e Massimo Monteduro; il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico sono difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato.

La società AOM Conserve Alimentari - Soc. Coop. Agr. in liquidazione ha presentato un ricorso avverso l’annullamento della deliberazione n. 51/2019 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto. Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione ad emettere gas serra è stato disposto a decorrere dal 31.12.2017 e non già dal 31.12.2018.

AOM ha dichiarato la cessazione definitiva dell’attività nel 2018, in seguito alla crisi finanziaria determinata dall’acquisto di un bene strumentale difettoso che ha gravemente pregiudicato la produzione. La società è stata revocata l’autorizzazione ad emettere gas serra a decorrere dal 31.12.2017.

Il TAR adito respingeva il ricorso, rilevando che: i) emerge inequivocabilmente dalla documentazione in atti che l’attività riferita al funzionamento della centrale termica destinata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli da parte della ricorrente, fonte dalla quale promanano le immissioni oggetto della disciplina che viene in rilievo, ha avuto svolgimento sino al 31 dicembre 2017. Tale dato fattuale è attestato dalla stessa ricorrente che, come emerge dalle interlocuzioni a mezzo mail prodotte in atti dall’amministrazione, ha dichiarato che “l’azienda nel 2018 non ha avuto emissioni di CO2”, non provvedendo né alle comunicazioni delle emissioni entro la data del 31 marzo 2018 né alla restituzione delle stesse entro il 30 aprile 2018; ii) neppure in giudizio la ricorrente ha fornito qualsivoglia elemento  idoneo a comprovare che l’impianto in questione sia stato attivo, sia pure solo per un giorno di detto anno, soffermandosi, invece, ampiamente sulla crisi economia dalla quale è scaturita l’approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis l. fall., poi sottoposto al competente Tribunale; iii) del tutto legittimamente e doverosamente l’amministrazione ha provveduto alla revoca dell’autorizzazione con effetti a far data dalla cessazione dell’attività.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto il ricorso. Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.