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Respinto il ricorso dell'Avvisatore Marittimo del Porto di Livorno per la sua esclusione dal PMIS


Pubblicato il: 10/7/2024

Nel contenzioso, Avvisatore Marittimo del Porto di Livorno s.r.l. è affiancata dagli avvocati Simone Bassi, Gianluca Luzi, Simona Arpinati e Massimo Frontoni.

Risulta dagli atti che la società appellante, svolgendo l’attività di avvisatore marittimo nel porto di Livorno, fornisce servizi connessi allo svolgimento dell’attività portuale, sulla base della disciplina stabilita con specifiche ordinanze emesse dalla competente Capitaneria di porto.

In particolare, la sua attività era stata disciplinata con ordinanza n. 50 del 2011 – con la quale era stato approvato il “Regolamento per la disciplina del servizio avvistamento navi e comunicazione ad opera dell’Avvisatore marittimo del Porto di Livorno” – che attribuiva a detta società il servizio di avvistamento delle navi e la diffusione di comunicazioni commerciali non operative in favore delle stesse.

Con successiva ordinanza n. 48 del 2014 la medesima società veniva incaricata di mantenere aggiornato lo stato della nave nel sistema informativo per la gestione portuale (PMIS-Port Management Information System), inserendovi in tempo reale la posizione e la situazione delle navi presenti nella rada e nel porto di Livorno grazie ad apposita abilitazione; tale previsione veniva però modificata con l’ulteriore ordinanza n. 106 del 2017, la quale stabiliva che “all’Avvisatore Marittimo del porto di Livorno, qualora ne faccia richiesta potrà essere rilasciato, in via sperimentale, un account di accesso in sola lettura ai dati ed alle informazioni contenute nel sistema informatico P.M.I.S. 2, al fine di perseguire le finalità commerciali svolte”.

In tal modo veniva inibito all’odierna appellante l’inserimento dei dati relativi al traffico navale in tale sistema, che costituisce evoluzione di quello originariamente utilizzato.

A seguito di accesso agli atti, la detta società prendeva conoscenza della nota della Capitaneria di Porto di Livorno n. 29795 del 30 giugno 2017, indirizzata al Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli, con cui, a seguito dell’emanazione della citata ordinanza n. 106 del 2017, gli ormeggiatori di servizio venivano invitati a comunicare “alla Sala Operativa – P.A.C. della Capitaneria di porto, in tempo reale sul canale 80 VHF, gli orari di ormeggio e disormeggio delle unità navali”.

Avverso l’ordinanza n. 106 del 2017 e gli atti presupposti l’Avvisatore Marittimo del Porto di Livorno s.r.l. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili; la ricorrente, fra l’altro, altresì gravava la previsione di cui alla circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 11368 del 27 gennaio 2017, che stabiliva “a regime” la fruizione dei dati del PMIS da parte degli avvisatori marittimi “a titolo oneroso una volta quantificati gli oneri, come previsto dal combinato disposto degli articoli 5 e 7 del d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36”, avendo interesse ad evitare l’imposizione di pagamenti da parte della Capitaneria di Porto di Livorno.

Con ordinanza n. 1039 del 2022 il TAR della Toscana rilevava la propria incompetenza territoriale in favore di quella del TAR del Lazio, valorizzando il composito oggetto dell’impugnativa che comprendeva non solo l’ordinanza della Capitaneria di Livorno n. 106 del 2017 ma anche atti adottati dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (in particolare le circolari nn. 11368 del 2017 e 14569 del 2017, nonché il dispaccio n. 48577 del 2017), incardinato all’interno del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

Con successivo atto di riassunzione, la ricorrente incardinava la causa dinnanzi al TAR dichiarato competente.

Con sentenza 16 giugno 2023, n. 10295, il giudice adito respingeva il gravame, sul presupposto che l’art. 14-bis del d.lgs n. 196 del 2005 non attribuisce agli avvisatori marittimi alcuna funzione di rilevanza pubblicistica connessa al funzionamento del PMIS, non potendo tale conclusione trarsi soltanto dalla loro abilitazione allo scambio di “informazioni di interesse commerciale” utili a rendere più efficiente il sistema di gestone della movimentazione delle navi. La stessa disposizione, inoltre, non inciderebbe in alcun modo sulla competenza dell’Autorità Marittima di regolamentare e gestire – ai sensi dell’art. 81 del cod.nav. – il sistema di monitoraggio dei tempi di arrivo, di sosta e di partenza delle navi e quindi di disciplinare i ruoli dei vari attori del sistema.

Avverso tale decisione la società interponeva appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore (in solido tra loro) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nonché della Capitaneria di porto di Livorno, delle spese di lite del grado di giudizio, che complessivamente liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre Iva e Cpa se dovute.