Respinto il ricorso di GPI S.p.A. per l’affidamento del servizio Call Center negli ospedali foggiani
Pubblicato il: 10/8/2024
Nella vertenza, GPI S.p.A. è affiancata dall'avvocato Stefano Vinti, dall'avvocato Dario Capotorto e dall'avvocata Rosamaria Lo Grasso; CNS Soc. Coop. è assistita dall'avvocato Giuseppe Romano; il Policlinico di Foggia è difesa dall'avvocato Simonetta Mastropieri.
L’appellante GPI ha partecipato alla procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, indetta dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia per l’affidamento del servizio triennale di Call Center/Cup Telefonico, Cup Front Office/ Gestione Sportelli Casse, Supporto Amministrativo, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta ex art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016
Il criterio prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il seguente bilanciamento relativo all’offerta tecnica ed economica: punteggio tecnico massimo: 70 punti; punteggio economico massimo: 30 punti.
L’importo posto a base di gara era indicato in € 4.327.934,79 (oltre IVA) di cui € 3.331.886,94 erano stimati ai sensi dell’art. 23, co. 16, d.lgs. 50/2016 per il costo della manodopera.
Alla gara hanno partecipato nove operatori economici, tra cui l’appellante GPI S.p.A., gestore uscente del servizio, e la controinteressata CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.
Dopo l’apertura delle offerte economiche e la verifica di anomalia dell’offerta, con deliberazione n. 366 del 26 giugno 2023, il servizio è stato aggiudicato a CNS Soc. Coop. con un punteggio totale di 97,97 pt. (l’offerta di GPI S.p.A. ha avuto attribuiti 90,54 pt.).
Con ricorso notificato il 25/07/2023 GPI ha impugnato l’aggiudicazione dinnanzi al T.A.R per la Puglia censurando l’offerta di CNS sia in merito al costo della manodopera, sia con riferimento alla mancanza dei presupposti minimi dell’offerta tecnica, assumendo violata la clausola sociale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti: respinge l’appello principale proposto da GPI S.p.A.; dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, il ricorso incidentale proposto da CNS Soc. Coop.; compensa tra le parti le spese di giudizio.